Cassazione Penale, Sentenza n. 24152/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la convalida dell'ordinanza che imponeva la prescrizione di presentarsi presso la Stazione CC di Modugno per le partite del Bari, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989. La censura si fondava sul mancato rispetto del termine di 48 ore: la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 20/04/2021 alle ore 8:20, mentre la Procura ha depositato la richiesta di convalida al G.I.P. il 22/04/2021 alle ore 10:00 (oltre dunque le 48 ore dalla notifica). Il G.I.P. ha poi convalidato il 22/04/2021 alle ore 16:30.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'orientamento maggioritario secondo cui l'inefficacia della prescrizione prevista dall'art. 6, comma 3, legge 401/1989 si verifica solo se congiuntamente il P.M. non richiede la convalida entro 48 ore e il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive (quindi solo in caso di superamento complessivo delle 96 ore dalla notifica). Nella fattispecie la convalida del G.I.P. è intervenuta entro 96 ore dalla notifica, per cui non si è realizzata l'inefficacia della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, legge n. 401/1989
"il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2"
La Corte interpreta la congiunzione "e" in senso cumulativo: l'inefficacia della misura si verifica solo se sia mancata la richiesta del P.M. entro 48 ore sia, conseguentemente, mancata la convalida del giudice nelle 48 ore successive; in altri termini rileva il termine complessivo di 96 ore dalla notifica
art. 13, comma 3, d.l. n. 14/2017, conv. con legge n. 48/2017
Norma richiamata a titolo di riferimento per l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia; la questione centrale resta l'interpretazione dei termini procedurali di convalida richiamati dall'art. 6 della legge 401/1989
art. 616 c.p.p.
Previsione normativa che regola l'onere delle spese per il ricorso per cassazione nei confronti del ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- Il termine da verificare per declarare l'inefficacia di una prescrizione ex art. 6, comma 3, legge 401/1989 è, secondo l'orientamento prevalente, il termine complessivo di 96 ore dalla notifica: l'inefficacia sussiste solo se sia mancata la richiesta del P.M. entro 48 ore e, successivamente, sia mancata la convalida del giudice nelle 48 ore successive
- Se la convalida del G.I.P. interviene entro 96 ore dalla notifica, la misura resta efficace anche se la richiesta del P.M. è stata depositata oltre le prime 48 ore
- In casi simili è essenziale documentare con precisione le tempistiche (ora e data di notifica, ora e data di deposito richiesta P.M., ora e data della convalida del giudice) perché la valutazione dell'eventuale nullità dipende strettamente da questi termini
- Esiste un orientamento minoritario che mette in rilievo profili del diritto di difesa connessi al ritardo del deposito della richiesta del P.M.; tuttavia, la giurisprudenza di legittimità prevalente privilegia un'interpretazione letterale e cumulativa della congiunzione "e"
- Se si agisce in difesa di un soggetto nelle stesse condizioni, conviene valutare sin da subito la strategia processuale: se la convalida è intervenuta entro 96 ore, le possibilità di ottenere l'annullamento per questo motivo sono limitate; occorre allora considerare altre censure di merito
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