Sentenza n. 8785/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 13 ottobre 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sulla scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento: l’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 prevede che il provvedimento di riconoscimento sia adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era decorso alla data di proposizione del ricorso, è stato dedotto il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente individuato nel Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’autorità competente a concludere il procedimento. Ha accertato che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto e che, pertanto, sussisteva il silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la posizione individuale della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell’esercizio del potere di valutazione, l’Amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro dell’Unione europea, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e valutando, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di persistente inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa in quattro mesi il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero; il suo decorso senza provvedimento determina il silenzio-inadempimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate nella valutazione dell’equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.
d.lgs. 206/2007
Disciplina il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro e recepisce la direttiva 2005/36/CE.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione istituzionale del Ministero competente, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 decorre dalla presentazione della documentazione completa e scade senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Accertato il silenzio-inadempimento nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il giudice può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- Qualora emergano differenze formative rilevanti, l’autorità competente deve valutare l’equipollenza sostanziale della formazione e, ove necessario, adottare misure compensative proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda di riconoscimento.
- Nella valutazione di una qualifica professionale straniera devono essere considerate, anche parzialmente, le conoscenze risultanti dal diploma estero, le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato di conseguimento e l’esperienza acquisita nello Stato nel quale il riconoscimento è richiesto.
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