Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43917/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per partecipazione ad associazione terroristica (art. 270‑bis c.p.), rideterminando la pena a sei anni. Il ricorrente contestava la motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), sostenendo che gli elementi probatori non provavano una relazione bilaterale e concreta con l'organizzazione "Stato Islamico": i contatti sarebbero stati telematici e marginali, mancava consapevolezza circa la riconducibilità dell'agenzia "Nashir News" a ISIS, il ruolo nei gruppi Telegram non sarebbe stato amministrativo/decisivo, e le dichiarazioni rese nel luogo di lavoro andavano lette come gioco o sfottò piuttosto che come propositi concreti di adesione o azione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la valutazione dei giudici di merito è logica e coerente, richiamando l'ampia giurisprudenza di legittimità sul delitto di partecipazione ad associazione terroristica (art. 270‑bis c.p.). La sentenza ha ritenuto sussistente la partecipazione di SHALABI all'Isis sulla base di un quadro probatorio complessivo: sistematica ricerca e condivisione di materiale propagandistico e indottrinante sul web, detenzione di file e video jihadisti, ascolto reiterato di proclami violenti, visualizzazione di un bando di reclutamento, adesione e amministrazione di gruppi Telegram chiusi (accessibili tramite indirizzi/chiavi), uso di username riconoscibile per il reclutamento/divulgazione, condivisione di materiale ricevuto dall'agenzia Nashir News. La Corte ha inoltre valorizzato la dissimulazione in presenza di estranei come segno di consapevolezza e la precedente valutazione cautelare favorevole alla qualificazione indiziaria. Esito pratico: rigetto del ricorso e conferma della condanna resa in appello (pena rideterminata a 6 anni).

Norme richiamate

  • art. 270‑bis c.p.

    Norma penale che sanziona la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo; nella sentenza è interpretata nel senso che la partecipazione si valuta in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione (anche modello "polverizzato" dell'Isis) e può desumersi da condotte di propaganda, indottrinamento, proselitismo, accesso a canali riservati, contatti operativi e messa a disposizione di risorse o supporti anche se non vi sia materiale inizio di esecuzione del programma criminale.

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Motivo di cassazione relativo a vizio di motivazione (manifesta illogicità o contraddittorietà). La Corte ha ritenuto le censure difensive inammissibili o infondate perché i giudici di merito hanno dato esaustiva e coerente motivazione alle scelte probatorie.

  • art. 414 c.p.

    Norma sull'istigazione a delinquere; richiamata nella discussione per distinguere le condotte punibili come mera istigazione da quelle configuranti partecipazione associativa, con la Corte che ritiene nel caso la fattispecie associativa prevalente (e in appello l'istigazione è stata assorbita).

  • art. 507 c.p.p.

    Norma sul sistema di acquisizione di dichiarazioni testimoniali ex articolo 507 c.p.p.; la deposizione del datore di lavoro è stata valutata come elemento probatorio rilevante e logicamente inserito nel quadro indiziario.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato quale parametro di bilanciamento per distinguere tra tutela della libertà di espressione e condotte penalmente rilevanti: la mera manifestazione di opinioni non radicali non è penalmente rilevante, mentre la sistematica attività esterna di propaganda e proselitismo oltrepassa la tutela costituzionale.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; citata nella parte introduttiva della sentenza sul procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione della "partecipazione" ad un'organizzazione terroristica va valutata nel complesso e in relazione alla specifica struttura dell'organizzazione: per l'Isis è sufficiente anche una struttura "polverizzata" se emergono contatti operativi, propaganda sistematica e disponibilità a canali riservati.
  • Non è penalmente rilevante la sola adesione interiore o l'espressione di idee estremiste: è invece decisiva la manifestazione esterna e ripetuta (indottrinamento, proselitismo, condivisione di materiale, gestione di canali/indirizzi riservati) che concrettizza la messa a disposizione del singolo verso l'associazione.
  • L'accesso e l'amministrazione di gruppi chiusi o canali riconducibili all'apparato mediatico di un'organizzazione terroristica (es. Nashir News, gruppi Telegram protetti) costituiscono indici qualificati di contatto e consapevolezza, soprattutto se combinati con condivisione e detenzione di materiale propagandistico.
  • Dichiarazioni apparentemente minimizzanti o negate in presenza di estranei possono essere ricondotte a dissimulazione e quindi valutate dal giudice come indizio di consapevolezza e partecipazione, se il resto del quadro probatorio è coerente.
  • La distruzione o il tentativo di cancellare materiale probatorio rafforza la valutazione negativa sul profilo volontario e consapevole dell'adesione.
  • In sede di cassazione non si sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito sia articolata, coerente e logicamente fondata: le censure devono dimostrare specifici vizi di diritto o contraddizioni non sanabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.