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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03496/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società, mandataria di un’ATI, aveva partecipato a una procedura finalizzata all’autorizzazione per l’ampliamento di una cava in un bacino estrattivo, presentando istanza e progetto che avevano ottenuto un punteggio favorevole. Il piano provinciale delle attività estrattive su cui si fondava l’iniziativa era stato però successivamente annullato dal giudice amministrativo per omissioni documentali imputate alle amministrazioni. La società ha quindi agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’incolpevole affidamento riposto nella legittimità del piano e dei provvedimenti connessi, deducendo spese sostenute, investimenti effettuati, mancato guadagno e altri pregiudizi. I giudici di merito avevano declinato la giurisdizione ordinaria ritenendo la controversia attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione degli artt. 7, comma 1, e 133, lett. f), c.p.a., sostenendo che si trattasse di domanda risarcitoria da lesione dell’affidamento e non di impugnazione di atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria proposta dall’impresa. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse la tutela dell’integrità patrimoniale lesa dall’incolpevole affidamento nella legittimità del piano estrattivo, e non lo scrutinio dell’illegittimità di provvedimenti amministrativi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado indicato dalla Corte d’appello.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    "riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio [del] potere [amministrativo]"

    Non è norma attributiva o modificativa dei criteri ordinari di riparto della giurisdizione e non estende la giurisdizione amministrativa a ogni controversia in cui sia ravvisabile solo indirettamente l'esercizio del potere pubblico.

  • art. 133, lett. f), c.p.a.

    La sola attinenza della controversia alla materia urbanistica-edilizia non basta a radicare la giurisdizione esclusiva se la domanda non ha ad oggetto, in concreto, il controllo di legittimità di provvedimenti amministrativi.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è ricondotta alla lesione dell'integrità patrimoniale del privato per comportamento contra ius della pubblica amministrazione, rilevante sul piano del neminem laedere.

  • art. 1173 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione viene inquadrata, nei casi di affidamento incolpevole, nello schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, quale fatto idoneo a produrre obbligazioni.

  • art. 103, comma 1, Cost.

    Il risarcimento del danno non è una materia autonoma di giurisdizione esclusiva; davanti al giudice amministrativo opera come tutela ulteriore e di completamento rispetto alla tutela demolitoria.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione dedotta in giudizio, non alla mera prospettazione formale delle parti.
  • Quando il privato chiede il risarcimento per aver fatto incolpevole affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo poi rivelatosi illegittimo, la controversia riguarda la lesione dell'integrità patrimoniale e rientra nella giurisdizione ordinaria, non in quella amministrativa.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa non si radica per la sola appartenenza della lite a una certa materia, ma richiede che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, il sindacato sulla legittimità di atti o provvedimenti amministrativi.
  • Il riferimento a comportamenti 'riconducibili anche mediatamente' all'esercizio del potere non consente di attrarre alla giurisdizione amministrativa domande risarcitorie in cui l'atto amministrativo rileva solo come antecedente causale del danno, non come oggetto principale del giudizio.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione per danni da affidamento incolpevole può essere ricostruita come responsabilità da contatto sociale qualificato o relazionale, con conseguente tutela risarcitoria del patrimonio del privato.
  • Il risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione può essere chiesto davanti al giudice amministrativo solo in via accessoria e complementare rispetto all'azione demolitoria diretta contro il provvedimento illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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