Sentenza n. 458/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della determinazione dirigenziale AGEA del 23.03.2023, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 24.03.2023, di diniego di erogazione degli aiuti finanziari per i produttori agricoli di cui all’art. 32 reg. UE n.1307/2013, maturati per l’anno 2016 (domanda unica di pagamento-DUP 60265087001 del 15.07.2016, prot. n. AGEA.ADU.2016.1118732); e per l'accertamento del diritto dell'agricoltore alla percezione degli aiuti e dell'obbligo per l'Agea di provvedere alla completa erogazione degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di erogazione degli aiuti finanziari spettanti per l'anno 2016, fondato sulla tardività della comunicazione ex art. 4 reg. UE n. 640/2014
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi agricole)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, uniche eredi del titolare di un'impresa agricola, hanno impugnato il diniego con cui AGEA ha negato il pagamento degli aiuti previsti dall'art. 32 del reg. UE n. 1307/2013, relativi alla domanda unica di pagamento presentata per l'anno 2016. Il titolare era deceduto il 29 maggio 2016, prima della presentazione della domanda, ma entro il termine di presentazione allora vigente. Una figlia, quale coerede delegata, aveva presentato la domanda il 15 luglio 2016; la domanda era stata successivamente retrodatata al 15 giugno 2016 e la stessa AGEA aveva riconosciuto a sistema l'inimputabilità del ritardo. Nel 2020 l'erede aveva comunque presentato una comunicazione ai sensi dell'art. 4 del reg. UE n. 640/2014, relativa a forza maggiore e circostanze eccezionali. AGEA aveva ritenuto tale comunicazione tardiva rispetto al termine del 20 dicembre 2019 e, per tale ragione, aveva negato il pagamento. Le ricorrenti hanno dedotto violazione della disciplina europea e delle istruzioni AGEA, violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, difetto e insufficienza di motivazione, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto dei presupposti e di istruttoria, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Hanno sostenuto che la comunicazione ex art. 4 non fosse dovuta, poiché prevista dalle istruzioni AGEA soltanto per il caso di decesso successivo alla presentazione della domanda, mentre nel caso concreto il decesso era anteriore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego. Dalle istruzioni AGEA del 7 luglio 2016 risulta che, quando il decesso avviene dopo la presentazione della domanda, l'erede deve presentare la comunicazione delle circostanze eccezionali per attivare il pagamento; quando invece il decesso avviene prima della domanda, l'erede deve essere registrato nel fascicolo aziendale e provvedere direttamente alla compilazione, presentazione e sottoscrizione della domanda. Poiché il titolare era deceduto prima della presentazione della domanda, la comunicazione ex art. 4 reg. UE n. 640/2014 costituiva un adempimento superfluo e non dovuto. La sua tardività non poteva quindi essere posta a fondamento del diniego, neppure se la comunicazione era stata erroneamente presentata. L'AGEA dovrà riesaminare la domanda considerandola tempestiva, poiché tale tempestività era già stata riconosciuta, senza tener conto della comunicazione ex art. 4, e verificare gli ulteriori requisiti per l'erogazione degli aiuti. Il TAR non ha riconosciuto direttamente la spettanza del contributo, perché la controversia riguardava soltanto uno dei requisiti e restavano da accertare gli altri presupposti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della minima attività difensiva dell'amministrazione e del comportamento della richiedente, che aveva contribuito all'adozione del provvedimento erroneo presentando la comunicazione non necessaria.
Norme richiamate
art. 32 reg. UE n. 1307/2013
La disposizione costituisce il fondamento degli aiuti finanziari richiesti per l'annualità 2016; la sentenza annulla il diniego ma rimette all'organismo pagatore la verifica degli ulteriori requisiti per il pagamento.
art. 4 reg. UE n. 640/2014
Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del reg. UE 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)
Secondo le istruzioni AGEA richiamate dal TAR, la comunicazione è necessaria nel caso di decesso successivo alla presentazione della domanda, non nel caso di decesso anteriore alla domanda.
art. 3 l. 241/1990
La norma è indicata tra quelle dedotte per il difetto di motivazione del diniego; il TAR accerta comunque che l'atto sia fondato su una ragione erronea.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è indicata tra quelle dedotte dalle ricorrenti, senza una specifica statuizione autonoma nella motivazione.
circolare AGEA n. 16382 del 7 luglio 2016
Se il de cuius è deceduto successivamente alla presentazione della domanda, l’erede provvede alla presentazione di una comunicazione delle circostanze eccezionali per attivare il pagamento della domanda del de cuius, altrimenti sospeso, e percepire i relativi benefici comunitari
La circolare distingue tra decesso anteriore e posteriore alla domanda: nel primo caso l'erede presenta direttamente la domanda dopo l'aggiornamento del fascicolo; nel secondo presenta la comunicazione delle circostanze eccezionali.
Massime di principio
- Quando il titolare di un'impresa agricola muore prima della presentazione della domanda di aiuto, ma entro il termine previsto per la presentazione, l'erede deve essere registrato nel fascicolo aziendale e può presentare direttamente la domanda; non è necessario un ulteriore adempimento previsto per il diverso caso di decesso successivo alla domanda.
- La tardività di un adempimento non dovuto non può legittimamente fondare il diniego del beneficio richiesto, anche quando l'adempimento sia stato comunque presentato dall'interessato.
- Se l'amministrazione ha già riconosciuto la tempestività della domanda mediante una correzione o annotazione nel sistema informatico, non può negare il beneficio sulla base della tardività di una comunicazione distinta, superflua e non richiesta dalla disciplina applicabile.
- L'annullamento del diniego fondato su un motivo erroneo non comporta automaticamente l'accertamento della spettanza del contributo quando restino da verificare ulteriori requisiti sostanziali; in tal caso l'amministrazione deve riesaminare la domanda conformandosi alla pronuncia e svolgere i controlli residui.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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