Ordinanza n. 784/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 155 del 25/02/2026 recante "Approvazione verbali di gara, impegno di spesa ed aggiudicazione alla ditta 'D’Alterio Francesco', della procedura aperta [...] per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica – Anno 2026; di tutti gli atti della lex specialis di gara nei limiti di cui alle contestazioni di cui in ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di approvazione dei verbali, impegno di spesa e aggiudicazione della gara per il servizio di refezione scolastica, nonché clausole della lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e, nei limiti delle contestazioni formulate, gli atti della lex specialis della procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Ha dedotto che le prescrizioni di gara sarebbero immediatamente escludenti in senso funzionale, perché tali da impedire una partecipazione seria mediante la presentazione di un’offerta economicamente sostenibile e competitiva. Le censure rivolte alla lex specialis sono state ricondotte a vizi sostanziali di legittimità, consistenti in eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione di legge. La domanda cautelare è stata proposta dopo la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della lex specialis: il ricorso è stato infatti notificato e depositato il 4 marzo 2026, oltre tale termine. La ricorrente ha sostenuto, senza successo, che il vizio potesse essere fatto valere oltre il termine decadenziale in quanto avrebbe determinato la nullità degli atti di gara.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, le clausole della lex specialis fossero immediatamente lesive ed escludenti sul piano funzionale; esse dovevano pertanto essere impugnate immediatamente, senza attendere la conclusione della gara né l’individuazione dell’aggiudicatario, con decorrenza dalla pubblicazione del disciplinare o del bando. Poiché il ricorso è stato notificato e depositato oltre il termine decadenziale di trenta giorni, la contestazione è stata ritenuta tardiva. Il giudice ha escluso che la tardività potesse essere superata qualificando i vizi come causa di nullità: le censure dedotte riguardavano vizi di legittimità sostanziale e non integravano alcuna ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990. In particolare, non risultavano difetti degli elementi essenziali, violazione o elusione del giudicato, altra ipotesi espressamente prevista dalla legge o difetto assoluto di attribuzione, poiché rientra nelle competenze della stazione appaltante stabilire le regole della gara. Ha inoltre affermato che l’art. 120 c.p.a. stabilisce un unico termine di trenta giorni per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, senza distinguere tra azione di annullamento e azione di nullità, in ragione dell’esigenza di celerità propria del rito speciale degli appalti. La discussione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 23 luglio 2026. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune e della controinteressata, per ciascuna parte, per complessivi € 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione di atti di procedure di affidamento
Il termine speciale di trenta giorni si applica unitariamente all’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, senza distinzione tra azione di annullamento e azione di nullità, in funzione della celerità del rito appalti.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità richiede la ricorrenza di una delle ipotesi tipiche previste dalla disposizione; la deduzione di vizi sostanziali di legittimità della lex specialis non è sufficiente. Non sussiste nullità per difetto assoluto di attribuzione quando la stazione appaltante esercita il proprio potere di determinare le regole di gara.
art. 55 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base processuale della domanda cautelare e della relativa decisione.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis che, per il loro contenuto, impediscono una partecipazione seria mediante la presentazione di un’offerta economicamente sostenibile e competitiva sono immediatamente lesive e devono essere impugnate senza attendere la conclusione della gara o l’individuazione dell’aggiudicatario; il termine decorre dalla pubblicazione della lex specialis.
- Nelle controversie relative alle procedure di affidamento, l’art. 120 c.p.a. prevede un unico termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione degli atti di gara, applicabile sia all’azione di annullamento sia all’azione di nullità, in ragione delle esigenze di celerità del rito speciale.
- La qualificazione delle censure come vizi di legittimità sostanziale, quali violazione di legge o difetto di istruttoria, esclude di per sé la nullità del provvedimento, salvo che ricorra una specifica ipotesi prevista dall’art. 21-septies l. 241/1990.
- Non sussiste difetto assoluto di attribuzione quando la stazione appaltante stabilisce le regole della procedura di gara, trattandosi di attività rientrante nelle sue attribuzioni istituzionali.
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