Sentenza n. 129/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Patto Territoriale Sangro Aventino - Associazione tra Enti locali del 23 agosto 2024, notificata il 24 agosto 2024, con la quale è stato comunicato l’esito negativo, con effetti inibitori sull’attività segnalata, relativo alla “Pratica SUAP 134/2024 - Ditta Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna S.r.l. - DPR 160/10. S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire per attività di ‘LAVORI PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PORZIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI ROCCARASO AREMOGNA IN LOCALITÀ PIZZALTO’ distinto in catasto urbano al foglio di mappa n. 5, particella n. 855, sub 7. Attività di accertamento ex art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.”; - di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, ancorché non conosciuto, e, in particolare, della nota del Comune di Roccaraso - Responsabile del Settore III - Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio e Protezione Civile prot. n. 8871 del 21 agosto 2024, notificata dal SUAP in data 24 agosto 2024, avente ad oggetto “S.C.I.A. del 26/07/2024 - pratica S.U.A.P. N. 1340/2024 - EDILIZIA PRODUTTIVA, acquisita al protocollo comunale con N. 8390 del 05/08/2024, Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna S.r.l.”; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente a eseguire i lavori per il cambio di destinazione d’uso, da uffici e servizi a bar e tavola calda, restauro e risanamento conservativo (pesante) di porzione della sede della Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna in Località Pizzalto e allo svolgimento della connessa attività in conformità alla S.C.I.A presentata in data 26 luglio 2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna s.r.l. il 13 gennaio 2025: - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della nota SUAP del Patto Territoriale Sangro Aventino, recante ad oggetto “DPR 160/10. S.C.I.A. PER ATTIVITA’ DI ‘1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare - Apertura”, indicata dalla parte ricorrente col n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della comunicazione SUAP prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, in relazione alla Pratica SUAP 1584/2024; - di ogni atto ad essa connesso, prodromico e conseguente, in particolare: 1) la nota del Responsabile del Settore III - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Roccaraso prot. n. 11160 del 22 ottobre 2024, prodotta in allegato all’atto di intervento ad opponendum, spiegato in data 15 novembre 2024 dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s. nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024, non notificata; 2) l’ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Roccaraso n. 3 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto: “Ordine di immediata cessazione di attività commerciale” e degli atti, mai notificati o comunicati alla parte ricorrente, in essa richiamati (nota SUAP del 19 marzo 2014 di sospensione della SCIA relativa alla pratica SUAP 24031 del 5 dicembre 2013; parere del Comune di Roccaraso del 4 marzo 2014; nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso prot. n. 1071 del 29 gennaio 2024) già impugnati nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 68 del 2024; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente di svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi oggetto della S.C.I.A. del 9 settembre 2024, di cui alla pratica SUAP 1584/2024, nella porzione della sede della Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna s.r.l., sita in Roccaraso, località Pizzalto, contraddistinta al foglio 5, particella 855, subalterno 4, del catasto comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo e inibitorio del SUAP sulla SCIA alternativa al permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso di parte della sede della scuola sci da uffici e servizi a bar e tavola calda, nonché gli atti comunali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il SUAP, sulla base del diniego del Comune, ha inibito l'intervento edilizio e la connessa attività di bar e tavola calda. Ha dedotto: violazione della disciplina urbanistica, sostenendo che le NTA del PRG consentissero il mutamento di destinazione d'uso nelle zone F1 e F2; violazione degli artt. 1, comma 2, e 19, comma 6-bis, l. 241/1990 e dell'art. 53 l.r. Abruzzo n. 23/2018; violazione delle garanzie partecipative, dei principi di buona fede, buon andamento e imparzialità, nonché irragionevolezza, sviamento ed erroneità dei presupposti; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, carenza istruttoria e travisamento. La società ha inoltre proposto motivi aggiunti contro l'annullamento in autotutela di una comunicazione SUAP relativa a una SCIA per attività di noleggio di sci e scarponi, deducendo omessa comunicazione di avvio, violazione della disciplina di settore, omessa individuazione dell'interesse pubblico ed erroneità del presupposto del divieto di attività commerciale, oltre all'illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
La decisione
Il Tribunale ha ammesso l'intervento ad opponendum delle società operatrici economiche concorrenti, ritenendo qualificato il loro interesse al mantenimento degli effetti inibitori, in quanto autorizzate a svolgere nel medesimo comprensorio la stessa attività di bar e tavola calda. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto prevalente sulla disciplina urbanistica ordinaria il vincolo speciale derivante dall'uso civico gravante sul terreno alienato alla scuola sci. Le deliberazioni comunali, gli atti regionali e l'atto di alienazione avevano subordinato l'alienazione e la realizzazione della sede al divieto di svolgere attività commerciali, vincolo esteso all'intero manufatto e a tutti i locali, compresa la porzione interessata dalla SCIA. La transazione del 12 maggio 2023, con cui il Comune aveva rinunciato ad acquisire gratuitamente alcuni locali destinati a servizi di pubblico interesse, non aveva eliminato il divieto di attività commerciali né inciso sugli altri locali. Il Collegio ha quindi ritenuto legittima l'inibizione della SCIA e infondati i motivi relativi alla disciplina urbanistica, all'art. 19 l. 241/1990, alla partecipazione, alla buona fede, alla proporzionalità, alla motivazione e all'istruttoria. In particolare, ha affermato che l'art. 10-bis l. 241/1990 e la comunicazione di avvio non si applicano alla SCIA, poiché essa non costituisce un'istanza diretta ad avviare un procedimento autorizzatorio; l'amministrazione che esercita i poteri di controllo e inibitori non deve pertanto inviare un preavviso di rigetto o una comunicazione di avvio. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché lo stesso atto era già stato proposto come ricorso autonomo, iscritto al n. 11/2025, con conseguente duplicazione di giudizi identici. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e delle intervenienti, per complessivi euro 2.000 oltre accessori; nulla per le spese nei confronti del SUAP non costituito.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
attività oggetto di segnalazione mediante SCIA
La SCIA è una dichiarazione di volontà del privato relativa a un'attività ammessa direttamente dalla legge e non dà luogo a un procedimento autorizzatorio; l'amministrazione può esercitare i propri poteri di controllo e inibitori senza preavviso di rigetto o comunicazione di avvio.
art. 10-bis l. 241/1990
obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Il preavviso di rigetto non si applica alla SCIA, che non è assimilabile a un'istanza di parte diretta all'avvio di un procedimento autorizzatorio.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
La censura fondata sulla violazione della norma è stata ritenuta infondata in ragione della legittimità dell'intervento amministrativo volto a preservare l'uso collettivo del bene gravato da uso civico.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma la relativa censura è stata respinta perché il vincolo speciale di destinazione derivante dall'uso civico impediva l'attività segnalata.
art. 53 l.r. Abruzzo n. 23/2018
La violazione dedotta è stata ritenuta insussistente, in quanto il provvedimento inibitorio trovava fondamento nel vincolo di destinazione dell'area e del manufatto.
art. 18, commi 3, lettera f), e 6, l.r. Abruzzo n. 39/2012
La limitazione delle attività delle scuole sci alle attività di pubblica utilità e a quelle strumentali al completamento dell'offerta è stata valorizzata come coerente con l'uso civico e con la finalità dell'alienazione dell'area.
art. 6, commi 4 e 8, l.r. Abruzzo n. 25/1988
ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata
La disciplina regionale sull'alienazione delle terre civiche impone il rispetto delle finalità autorizzate e la clausola di retrocessione in caso di mancata realizzazione delle stesse.
art. 28, comma 2, c.p.a.
Consente l'intervento di chi, pur non essendo parte principale, è titolare di un interesse qualificato, contrario, dipendente e accessorio rispetto a quello dedotto dal ricorrente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato il contraddittorio sollecitato d'ufficio per sottoporre alle parti il possibile profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Il vincolo di destinazione apposto, quale condizione dell'alienazione di un terreno gravato da uso civico, prevale sulla disciplina urbanistica ordinaria e impedisce gli interventi e gli usi incompatibili con la finalità pubblicistica e collettiva dell'alienazione.
- Quando il terreno gravato da uso civico sia stato alienato per la realizzazione di un manufatto destinato a una specifica funzione di pubblico interesse, il divieto di attività commerciali previsto nell'atto di alienazione e negli atti presupposti si estende all'intero manufatto e a tutti i suoi locali, salvo espressa modifica del vincolo da parte dell'autorità competente.
- La transazione con cui l'amministrazione rinuncia all'acquisizione gratuita di determinati locali del manufatto non determina, in assenza di una previsione espressa, la caducazione del distinto vincolo di destinazione e del divieto di svolgere attività commerciali negli altri locali o nell'intero edificio.
- La SCIA non costituisce un'istanza di parte per l'avvio di un procedimento autorizzatorio; pertanto, nell'esercizio dei poteri di controllo e inibitori sull'attività segnalata, l'amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 né la comunicazione di avvio del procedimento.
- È ammissibile l'intervento ad opponendum di operatori economici concorrenti quando essi siano titolari di un interesse qualificato, contrario e dipendente rispetto a quello del ricorrente, volto a evitare che quest'ultimo ottenga un indebito vantaggio concorrenziale attraverso l'annullamento dell'atto inibitorio.
- I motivi aggiunti sono inammissibili quando il medesimo atto sia già stato autonomamente incardinato davanti allo stesso giudice, poiché la duplicazione di giudizi identici costituisce una ragione ostativa alla decisione nel giudizio successivamente investito.
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