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Ordinanza

Ordinanza n. 4180/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202607157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che disponeva la chiusura dei settori ospiti per le trasferte del Torino FC e il divieto di vendita dei titoli di accesso ai residenti nella Regione Piemonte fino al 3 novembre 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione di tifosi)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno adottato a seguito dei gravi disordini verificatisi in occasione della partita Torino-Juventus del 24 maggio 2026, contestando, in particolare, l’estensione del divieto di acquisto dei titoli di accesso a tutti i residenti nella Regione Piemonte anziché ai soli residenti nella provincia di Torino. Sono stati inoltre dedotti ulteriori profili di illegittimità relativi ai presupposti, alla proporzionalità e all’ampiezza delle misure adottate. Il quadro fattuale posto a fondamento del decreto comprendeva scontri tra tifoserie, lanci di pietre, bottiglie e artifizi esplodenti contro le forze dell’ordine, ferimenti, arresti, Daspo e sanzioni amministrative, nonché precedenti episodi di violenza in occasione di una partita Torino-Verona.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per una tutela parzialmente favorevole. Ha considerato adeguatamente comprovati e motivati i gravi episodi di violenza e non ha ravvisato, prima facie, un uso illegittimo della discrezionalità ministeriale nell’individuazione del pericolo di turbativa dell’ordine pubblico, nella chiusura dei settori ospiti e nella durata della misura. Ha inoltre ritenuto che l’art. 7-bis della l. n. 401/1989 non limitasse necessariamente il divieto agli impianti presso i quali si erano verificati i disordini e che non fosse qualificabile come grave e irreparabile il pregiudizio derivante dall’impossibilità di assistere alle manifestazioni sportive, prevalendo l’interesse alla sicurezza pubblica. Ha invece accolto la censura relativa all’estensione territoriale e soggettiva del divieto: la norma consente il divieto di vendita ai residenti nella provincia della squadra ospite, mentre il decreto lo aveva esteso a tutti i residenti nella Regione Piemonte. Tale estensione è stata ritenuta contraria ai principi di legalità, tipicità e proporzionalità. Il decreto è stato quindi sospeso limitatamente ai residenti in province piemontesi diverse da quella di Torino; sono rimasti fermi la chiusura dei settori ospiti e il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Torino. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il giudizio è stato rinviato alla successiva udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 7-bis l. n. 401/1989

    «Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate»

    La disposizione legittima il Ministro dell’Interno, in presenza di gravi episodi di violenza e di un concreto pericolo di turbativa dell’ordine pubblico, a vietare l’apertura dei settori ospiti e la vendita dei titoli di accesso ai residenti nella provincia della squadra ospite. Non consente però di estendere il divieto ai residenti di altre province della stessa regione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la tutela cautelare; il fumus è stato ravvisato limitatamente all’estensione territoriale del divieto, mentre il periculum è stato valutato attraverso il bilanciamento con l’interesse alla sicurezza pubblica.

Massime di principio

  • Il potere del Ministro dell’Interno di adottare misure restrittive in occasione di gravi episodi di violenza connessi a competizioni calcistiche deve essere esercitato entro i limiti territoriali e soggettivi espressamente stabiliti dalla legge.
  • Il divieto di vendita dei titoli di accesso previsto dall’art. 7-bis della l. n. 401/1989 può essere rivolto ai residenti nella provincia della squadra ospite, ma non può essere esteso ai residenti di altre province della medesima regione in assenza di una specifica base legale.
  • L’estensione di una misura limitativa della libertà dei cittadini oltre l’ambito previsto dalla norma attributiva del potere viola i principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, oltre a quello di proporzionalità.
  • La gravità e la reiterazione di episodi violenti, anche quando coinvolgano direttamente le forze dell’ordine, possono giustificare la chiusura dei settori ospiti e il divieto di vendita dei biglietti, senza che il giudice amministrativo possa sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza, salvo evidenti profili di illegittimità.
  • In sede cautelare, il pregiudizio derivante dall’impossibilità di assistere a eventi sportivi non prevale, di regola, sull’interesse pubblico alla sicurezza e al pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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