Sentenza n. 33/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 214/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott. Andrea Pulini, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 237/2023, pubblicata in data 07/07/2023 e notificata il 01/09/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici indicati nella pronuncia civile. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ha richiamato il proprio orientamento secondo cui tale termine, con gli opportuni adattamenti, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme di denaro. L'amministrazione non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero, alla luce dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendo comprovati l'esistenza del giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus nella carta elettronica del docente, con gli accessori previsti dal giudicato civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha escluso l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la maturazione degli interessi. Ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato ove versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza del ricorso consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. La norma è inoltre richiamata quale base del giudizio di ottemperanza e dei relativi poteri conformativi ed esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro.
art. 115, comma 3, c.p.a.
Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
Nel giudizio di ottemperanza non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, anche se il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 fa riferimento al titolo esecutivo.
art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990
Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
L'organo intimato non può giustificare la mancata esecuzione del giudicato richiamando la competenza di altro organo centrale appartenente al medesimo Ministero.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che deve essere accreditato secondo quanto stabilito dal giudicato civile.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi prevista dalla sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 può trovare applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche quando il creditore agisce davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
- L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo apparato ministeriale; l'organizzazione interna dell'amministrazione non incide sull'obbligo di conformarsi alla pronuncia.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere esclusa quando l'importo dovuto è contenuto e il credito beneficia già della maturazione di interessi.
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