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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29575/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro il decreto del magistrato di sorveglianza del 26/07/2023, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio presentata dal condannato. Il provvedimento ha motivato il diniego con la sussistenza di reati ostativi e con l'assenza di collaborazione con la giustizia in una situazione in cui la collaborazione era ancora possibile (parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo del 10/08/2023). Il Tribunale ha ritenuto rilevante che altri collaboratori non escludano che il ricorrente possa comunque detenere informazioni utili, che non risulta dimostrato l'allontanamento dal contesto criminale di provenienza, che la condotta carceraria regolare non è sufficiente a escludere la pericolosità, che il ricorrente non ha intrapreso una revisione critica del reato e che non è stata provata l'adempienza delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie (in particolare il pagamento delle spese processuali). Il ricorrente ha contestato queste valutazioni sostenendo la mancata partecipazione al reato, l'insignificanza della sua eventuale collaborazione rispetto a quella di altri, l'assenza di contatti con i familiari del clan, la lunga detenzione e la condotta carceraria esemplare, nonché l'impossibilità economica a soddisfare gli obblighi pecuniari.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati gli argomenti del ricorrente: la sentenza irrevocabile impedisce di valorizzare in sede processuale la semplice dichiarazione di non aver commesso i reati; la collaborazione del ricorrente potrebbe comunque essere rilevante in un delitto associativo e dato che il clan è ancora operativo non è illogico escludere la concessione del permesso premio; la mancata riparazione pecuniaria non è giustificata da generiche difficoltà economiche, essendo rilevante solo l'assoluta impossibilità di adempiere; la buona condotta carceraria e la lunga detenzione non sono in sé sufficienti a superare la presunzione di pericolosità del non collaborante, conformemente alla giurisprudenza citata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616, comma 1 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    applicato per la condanna alle spese del procedimento

    Dispositivo procedurale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Corte Costituzionale, sentenza 23 ottobre 2019, n. 253

    richiamata per il principio secondo cui la presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante non è superabile solo con la regolare condotta carceraria o con la mera dichiarata dissociazione

    Conferma che la condotta carceraria regolare e la sola dichiarazione di dissociazione non bastano: per superare la presunzione di pericolosità occorrono elementi congrui e specifici

  • Sez. 1, Sentenza n. 16321 del 10/01/2024 (Sinatra, Rv. 286347)

    il mancato adempimento degli obblighi di riparazione è escluso solo dall'assoluta impossibilità dello stesso

    Per ritenere non rilevante la mancata riparazione occorre provare l'assoluta e comprovata impossibilità economica; generiche allegazioni non sono sufficienti

  • Parere Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (10/08/2023)

    parere valutato dal Tribunale sulla possibile utilità di una collaborazione ulteriore del ricorrente

    La Direzione ha ritenuto che, anche se altri collaboratori hanno fornito dichiarazioni, il ricorrente potrebbe comunque detenere informazioni utili; tale valutazione ha inciso sulla decisione di non concedere il permesso

Massime di principio

  • In presenza di reati ostativi e di un clan ancora operativo, l'assenza di collaborazione rende difficile ottenere permessi premio: la collaborazione è valutata anche rispetto a quanto ancora potenzialmente acquisibile, non solo rispetto a dichiarazioni già rese da altri
  • La semplice buona condotta carceraria, la lunga detenzione o la sola dichiarazione di dissociazione non sono sufficienti a superare la presunzione di pericolosità del non collaborante; servono elementi concreti, congrui e specifici che dimostrino il reale allontanamento dal contesto criminale
  • Le difficoltà economiche generiche non giustificano l'inosservanza degli obblighi di riparazione pecuniaria: occorre provare l'assoluta impossibilità a pagare per ottenere rilievi favorevoli
  • La circostanza che altri collaboratori abbiano già ricostruito i fatti non rende automaticamente irrilevante la possibile collaborazione del singolo: il giudice può ritenere che ulteriori informazioni siano ancora utili
  • In procedure analoghe è importante che il ricorrente produca prove concrete di dissociazione (assenza di contatti con il clan, prova di allontanamento duraturo, partecipazione a percorsi rieducativi con riscontri oggettivi) e documentazione precisa sulle condizioni economiche se si invoca l'impossibilità di adempiere agli obblighi civili

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