Ordinanza n. 2064/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 51189 del 18.12.2024 inviato a mezzo mail ordinaria all’indirizzo giuliapaolelli@yahoo.it dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’Istanza di Paolelli Giulia acquisita al protocollo n. 20078 in data 20/05/2024, di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 31/03/2024 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza; del provvedimento prot. 51160 del 18.12.2024 inviato a mezzo mail ordinaria all’indirizzo laura.paolelli@libero.it dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’stanza di Paolelli Laura acquisita al protocollo n. 20703 in data 22/05/2024, di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 31/03/2024 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza; nonché degli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati e di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso; - e/o per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo dei titoli di specializzazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguiti in Spagna il 31/03/2024 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza, con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento quali docenti di sostegno con il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi ministeriali di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in Spagna per l'insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti ministeriali del 18 dicembre 2024 con cui sono state respinte le istanze di riconoscimento del titolo di formazione denominato Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna presso l'Universidad San Jorge de Zaragoza. Hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, in via principale o alternativa, il risarcimento in forma specifica mediante l'ordine all'amministrazione di effettuare un esame comparativo effettivo dei titoli esteri con il Tirocinio Formativo Attivo italiano di specializzazione sul sostegno, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance relativo alla stipula o al mantenimento di contratti di insegnamento. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, quali profili rilevanti, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso, e dell'esperienza professionale maturata nel settore; l'erroneità o comunque l'inadeguatezza dell'argomento ostativo fondato sull'assenza di natura abilitante del titolo, già esaminato dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022; e la necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi, anche in considerazione del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori. Il ricorso evidenzia inoltre che le differenze formative potrebbero essere colmate mediante misure compensative.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha accolto la domanda e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sulla base della possibile inadeguata valutazione della documentazione completa del percorso formativo estero e dell'esperienza professionale, nonché della necessità di una rigorosa motivazione sulle differenze tra i programmi formativi. Il Collegio ha richiamato il principio già affermato dall'Adunanza plenaria, secondo cui non è decisiva, ai fini del riconoscimento, l'assenza di natura abilitante del titolo, e ha rilevato che le divergenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum in mora è stato ravvisato nella titolarità, da parte delle ricorrenti, di contratti di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza 30 giugno 2026. È stata quindi sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla cessazione del contratto di insegnamento. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ricorrendo i presupposti cautelari, consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; nel caso concreto la misura è stata concessa fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda delle ricorrenti quale base del risarcimento in forma specifica e della domanda risarcitoria, senza che l'ordinanza cautelare definisca tali pretese.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in altro Stato membro presenta fumus boni iuris quando l'amministrazione non abbia adeguatamente esaminato la documentazione completa dell'iter formativo, incluso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero non può essere fondato in modo decisivo sulla sua asserita assenza di natura abilitante quando tale argomento sia incompatibile con i principi già affermati dall'Adunanza plenaria in materia.
- Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello previsto dall'ordinamento nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, alla luce del sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra ordinamenti diversi possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, sicché l'amministrazione deve valutare concretamente tale possibilità prima di negare il riconoscimento.
- La titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza prossima, può integrare il periculum in mora necessario alla sospensione cautelare del diniego di riconoscimento del titolo estero.
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