Ordinanza n. 62/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- Cat. A.12/Imm/RB del Questore di Piacenza del 07.04.2025 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato al ricorrente in data 19.06.2025; - di ogni altro atto relativo al predetto procedimento amministrativo, costituente e facente parte del medesimo provvedimento, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Piacenza che ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione. In sede cautelare, il Tribunale aveva già rilevato l’omessa valutazione dei legami familiari del richiedente, in particolare della paternità di un figlio minorenne e della presa in carico del rapporto con il minore da parte dei Servizi sociali, nonché dell’inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano. Per tali ragioni aveva ordinato alla Questura di rinnovare l’istruttoria e di adottare un nuovo provvedimento motivato di conferma o revoca dell’atto impugnato. La Questura non ha adempiuto al precedente ordine di riesame.
La decisione
Il Tribunale, senza definire il merito del ricorso, ha reiterato l’ordine cautelare di riesame a carico della Questura di Piacenza. L’Amministrazione dovrà rinnovare l’istruttoria tenendo conto dell’attuale situazione del richiedente, anche familiare, e depositare entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa della presente ordinanza un nuovo provvedimento adeguatamente motivato, di conferma o di revoca dell’atto originariamente impugnato. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. L’ordinanza deve essere eseguita dall’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata nell’ambito della tutela cautelare; nel caso concreto il Tribunale ha disposto un riesame dell’atto impugnato, senza definire il giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve valutare specificamente i legami familiari dello straniero, compresi la presenza di figli minorenni e le concrete modalità di cura e relazione con essi, nonché il suo inserimento nel tessuto sociale italiano.
- Quando il giudice amministrativo ordina il riesame di un provvedimento e impone l’adozione di un nuovo atto motivato entro un termine, l’Amministrazione è tenuta a eseguire puntualmente tale ordine; l’inadempimento consente al giudice di reiterare l’ordine, assegnando un nuovo termine e fissando la prosecuzione della fase cautelare.
- Il riesame cautelare non determina di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato: l’Amministrazione deve rinnovare l’istruttoria e concludere con un atto motivato di conferma o revoca, mentre la controversia resta pendente per la successiva valutazione giudiziale.
Come è indicizzato
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