Cassazione Civile, Ordinanza n. 14701/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale l'accertamento del diritto allo status di rifugiato, in subordine alla protezione sussidiaria e, ulteriormente, al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande. In Cassazione il richiedente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la Corte non entra nel merito dei motivi sostanziali perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: la procura apposta in calce al ricorso indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, ma il difensore non aveva certificato in modo espresso che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che la procura speciale non fosse conforme al requisito di specialità richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, poiché mancava la certificazione da parte del difensore della posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, non avendo il Ministero svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"
nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche con un'unica sottoscrizione insieme all'autenticazione della firma
artt. 83 e 365 c.p.c.
richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito ulteriore di specialità
Corte cost. n. 13/2022
ha ritenuto non contrastante con Costituzione e parametri eurounitari l'obbligo per il difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
d.lgs. n. 25/2008, art. 35-bis
norma procedurale speciale applicabile ai procedimenti giurisdizionali in materia di protezione internazionale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un decreto deciso ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: la data del rilascio deve risultare espressamente e deve essere attestata dal difensore come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La certificazione della sola autenticità della firma del conferente non basta quando la legge richiede anche la certificazione della data di rilascio della procura.
- La mancanza della certificazione della posteriorità della procura comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dall'esame dei motivi di merito.
- Le questioni di legittimità costituzionale del requisito formale della procura, nella disciplina della protezione internazionale, non escludono la sua applicazione quando la norma sia stata ritenuta conforme a Costituzione e ai parametri sovranazionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14684/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14686/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14687/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14693/2022 del 10/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →