Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33314/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su presunta mancanza e illogicità della motivazione e violazione di legge (art. 192 c.p.p.). Il ricorrente contestava in particolare: a) la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Muraca e Cappello (ritenute credibili dal giudice di merito nonostante incongruenze e mancati riscontri oggettivi); b) la presunta inutilizzabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell'art. 16‑quater per essere state rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare; c) la contraddittorietà del racconto (sostenendo che Bonaddio non avrebbe effettuato i lavori) e la carenza della motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, poiché non sarebbe stato individuato quale sodalizio mafioso fosse stato agevolato.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la credibilità soggettiva e oggettiva dei collaboratori, valutando la convergenza delle dichiarazioni anche alla luce di discrasie marginali e richiedendo riscontri esterni compatibili con la giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre affermato che il divieto di utilizzabilità previsto dall'art. 16‑quater relativamente al termine dei 180 giorni riguarda la fase dibattimentale e non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni nel giudizio abbreviato. Sulla aggravante mafiosa la Corte territoriale ha motivato in modo sufficiente facendo riferimento alla riconducibilità degli estortori a cosche locali e all'uso della forza di intimidazione connessa al vincolo associativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art. 16, D.L. n. 228/2021 (conv. L. 15/2022)

    Disposizioni richiamate per l'applicazione del procedimento con contraddittorio scritto; la trattazione del ricorso è avvenuta secondo le procedure emergenziali previste

  • art. 192 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per denunciare violazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione impugnata

  • art. 16‑quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. L. 15/1991), come modificato

    “sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità ... riguarda esclusivamente la fase del dibattimento”

    La Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui il limite dei 180 giorni non comporta inutilizzabilità automatica delle dichiarazioni nel giudizio abbreviato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende; applicata con condanna del ricorrente a euro 3.000

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, in sede di legittimità, non è competente a rivedere il merito probatorio e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità degli dichiaranti: i rilievi sul merito della prova devono essere manifestamente rilevanti per risultare ammissibili.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato anche se rese oltre il termine dei 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare; la sanzione di inutilizzabilità riguarda esclusivamente la fase dibattimentale, secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Per le chiamate in correità non è richiesto che i riscontri esterni siano autosufficienti: sono ammissibili riscontri costituiti anche da altre dichiarazioni accusatorie, purché indipendenti, convergenti sul nucleo essenziale e sufficientemente individualizzanti rispetto alla responsabilità dell'imputato.
  • La presenza di discrepanze su particolari marginali (tempi, luoghi, dettagli secondari) non invalida automaticamente la prova testimoniale se permane una convergenza sul nucleo centrale dei fatti; tali discrasie possono anzi attestare l'autonomia delle dichiarazioni.
  • Per l'aggravante mafiosa è necessaria una motivazione che colleghi la condotta all'esistenza di vincoli associativi o all'uso della forza di intimidazione riconducibile a contesti di criminalità organizzata: il giudice deve indicare elementi idonei a dimostrare il nesso tra la condotta estorsiva e il vantaggio o il controllo territoriale proprio dell'associazione mafiosa.
  • Chi propone ricorso infondato rischia, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese e sanzioni (es. ammenda) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.