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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26046/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/05/2022 con la quale il Tribunale di Velletri, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva corretto un errore materiale nella sentenza definitiva del 28/06/2021 aggiungendo la condanna alle spese. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe rilevato il suo legittimo impedimento a partecipare all'udienza del 9 maggio 2022: il condannato era sottoposto a detenzione domiciliare e non aveva l'autorizzazione a recarsi in udienza; era stata presentata un'istanza di rinvio il 7 maggio 2022.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza, la partecipazione personale del condannato non è necessaria (art. 666, comma 4, c.p.p.), e il legittimo impedimento del condannato a comparire non rileva a meno che non abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. Nel caso di specie era stata presentata solo una istanza di rinvio a ridosso dell'udienza e non una richiesta di essere sentito o di partecipare all'udienza; pertanto l'assenza non giustificava il differimento. Conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la mancata considerazione dell'impedimento; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza perché nel procedimento di esecuzione l'assenza del condannato non è automaticamente ostativa all'adunanza giudiziaria salvo richiesta di essere sentito.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente; analogamente, la Corte ha ritenuto che la mera istanza di rinvio non equivalga a richiesta di audizione personale e non produce il differimento dell'udienza in sede di esecuzione.

  • art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    Interpretazione della Corte: nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza la partecipazione personale del condannato non è necessaria; pertanto il legittimo impedimento non rileva a meno che il condannato non abbia previamente chiesto di essere sentito personalmente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299)

    Precedente che conferma il principio secondo cui la comunicazione di impedimento (es. attestazione sanitaria) è inidonea a giustificare il differimento dell'udienza se il condannato non ha chiesto di essere sentito o di partecipare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza la comparizione personale del condannato non è di regola necessaria; l'assenza non invalida automaticamente gli atti processuali.
  • Per ottenere il differimento dell'udienza il condannato deve chiedere espressamente di essere sentito o di partecipare; una istanza generica di rinvio presentata a ridosso dell'udienza è generalmente insufficiente.
  • La mera documentazione dell'impedimento (es. certificazione sanitaria o vincoli detentivi) non sostituisce la richiesta formale di audizione personale; occorre formulare e motivare espressamente la domanda.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
  • In situazioni analoghe è consigliabile presentare tempestivamente, in modo formale e documentato, sia la richiesta di essere sentito sia la richiesta di rinvio, allegando le autorizzazioni o i motivi che impediscono la partecipazione.

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