Cassazione Penale, Sentenza n. 26046/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/05/2022 con la quale il Tribunale di Velletri, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva corretto un errore materiale nella sentenza definitiva del 28/06/2021 aggiungendo la condanna alle spese. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe rilevato il suo legittimo impedimento a partecipare all'udienza del 9 maggio 2022: il condannato era sottoposto a detenzione domiciliare e non aveva l'autorizzazione a recarsi in udienza; era stata presentata un'istanza di rinvio il 7 maggio 2022.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza, la partecipazione personale del condannato non è necessaria (art. 666, comma 4, c.p.p.), e il legittimo impedimento del condannato a comparire non rileva a meno che non abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. Nel caso di specie era stata presentata solo una istanza di rinvio a ridosso dell'udienza e non una richiesta di essere sentito o di partecipare all'udienza; pertanto l'assenza non giustificava il differimento. Conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la mancata considerazione dell'impedimento; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza perché nel procedimento di esecuzione l'assenza del condannato non è automaticamente ostativa all'adunanza giudiziaria salvo richiesta di essere sentito.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; analogamente, la Corte ha ritenuto che la mera istanza di rinvio non equivalga a richiesta di audizione personale e non produce il differimento dell'udienza in sede di esecuzione.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretazione della Corte: nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza la partecipazione personale del condannato non è necessaria; pertanto il legittimo impedimento non rileva a meno che il condannato non abbia previamente chiesto di essere sentito personalmente.
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299)
Precedente che conferma il principio secondo cui la comunicazione di impedimento (es. attestazione sanitaria) è inidonea a giustificare il differimento dell'udienza se il condannato non ha chiesto di essere sentito o di partecipare.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza la comparizione personale del condannato non è di regola necessaria; l'assenza non invalida automaticamente gli atti processuali.
- Per ottenere il differimento dell'udienza il condannato deve chiedere espressamente di essere sentito o di partecipare; una istanza generica di rinvio presentata a ridosso dell'udienza è generalmente insufficiente.
- La mera documentazione dell'impedimento (es. certificazione sanitaria o vincoli detentivi) non sostituisce la richiesta formale di audizione personale; occorre formulare e motivare espressamente la domanda.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
- In situazioni analoghe è consigliabile presentare tempestivamente, in modo formale e documentato, sia la richiesta di essere sentito sia la richiesta di rinvio, allegando le autorizzazioni o i motivi che impediscono la partecipazione.
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