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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06915/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il passaggio, disposto nell’ambito della soppressione dell’Istituto per la Promozione Industriale, di cinque dipendenti nei ruoli del Ministero. I lavoratori avevano chiesto: il riconoscimento di un diverso inquadramento nei ruoli ministeriali; il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza; l’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di alcune voci retributive e accessorie, in particolare della quota del 50% del premio di produttività e dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, alla cassa di assistenza e per polizze assicurative. La Corte d’appello aveva accolto in parte le domande, riconoscendo l’anzianità e includendo nell’assegno personale la quota del premio di produttività, ma escludendo i versamenti al fondo e i premi assicurativi. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che non fosse applicabile la disciplina invocata dai lavoratori e che fosse errato riconoscere l’anzianità e includere il premio di produttività nell’assegno ad personam. I lavoratori hanno resistito e proposto ricorso incidentale, contestando sia il mancato inquadramento nella 3ª area ministeriale sia l’esclusione dall’assegno ad personam di ulteriori voci derivanti dalla contrattazione aziendale I.P.I., inclusi i versamenti a previdenza complementare, assistenza integrativa e polizze assicurative.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero limitatamente alle censure sul riconoscimento dell’anzianità di servizio e sulla corretta applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010 in tema di assegno personale, cassando sul punto la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei lavoratori, sia perché le censure sull’inquadramento non superavano il limite del sindacato sulla discrezionalità della tabella di corrispondenza, sia perché la doglianza sulle voci contrattuali aziendali non era veicolata nei termini corretti per la denuncia di violazione di legge in cassazione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare, alla luce del principio per cui la disciplina speciale del passaggio garantisce solo la conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio con carattere di fissità e continuità, se e in che misura le voci rivendicate possano essere incluse nell’assegno personale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge; per la contrattazione aziendale il sindacato di legittimità è limitato e non consente una mera diversa interpretazione del testo contrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    viene richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte osserva che le censure non superano i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010

    è la norma speciale applicabile al passaggio del personale dell’ente soppresso al Ministero; garantisce la conservazione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio, ma non legittima automaticamente il riconoscimento integrale dell’anzianità né l’inclusione di ogni voce rivendicata nell’assegno personale.

  • art. 31 del d.lgs. n. 165/2001

    non è ritenuto applicabile alla fattispecie, perché sostituito dalla disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010.

  • art. 2112 c.c.

    la Corte esclude la sua applicabilità diretta nella fattispecie, poiché il trasferimento è disciplinato da una norma speciale; richiama comunque l’orientamento secondo cui l’anzianità non è un autonomo diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro se non nei limiti della salvaguardia di diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    è richiamato per chiarire la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell’impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    viene utilizzato per definire il trattamento accessorio come retribuzione connessa alla performance individuale e organizzativa o a condizioni particolari di lavoro.

  • art. 48 del CCNL per il personale I.P.I. per il quadriennio 2000-2003

    è richiamato nel motivo del Ministero per contestare l’inclusione della quota del premio di produttività nell’assegno personale.

  • allegato A) del CCNL per il personale I.P.I. biennio economico 2006-2007

    è richiamato nelle doglianze relative all’inquadramento e alla composizione economica del trattamento.

  • art. 50 del CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007

    è richiamato nel ricorso incidentale per rivendicare l’inclusione nell’assegno ad personam di somme destinate a previdenza complementare, assistenza integrativa e polizze assicurative.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    sono indicati come canoni di ermeneutica contrattuale; la loro mancata specifica invocazione rende inammissibile la censura diretta contro l’interpretazione della contrattazione aziendale.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    viene richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in relazione all’esito del ricorso incidentale.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    è citata in relazione alla modifica dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel passaggio del personale da un ente soppresso a un’amministrazione pubblica, la disciplina speciale applicabile può prevalere sulla regola generale del trasferimento d’azienda; in tal caso occorre attenersi al contenuto specifico della norma speciale.
  • L’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza non costituisce di per sé un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore di lavoro: deve essere riconosciuta solo se e nei limiti in cui si traduca nella conservazione di concreti benefici economici già acquisiti, evitando un peggioramento del trattamento retributivo già goduto.
  • Ai fini dell’assegno personale riassorbibile, non ogni voce retributiva può essere automaticamente inclusa: è necessario verificare se la voce abbia natura retributiva e sia certa nell’an e nel quantum, oltre a confrontarsi con la disciplina legale e contrattuale complessivamente applicabile.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non dipende soltanto dai requisiti di fissità e continuità, perché voci accessorie possono comunque presentare tali caratteri; occorre invece valutare la funzione economica della voce e il suo collegamento con prestazione base, performance o specifiche condizioni di lavoro.
  • In cassazione, la violazione di contratti collettivi aziendali o decentrati non può essere dedotta come violazione diretta di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; è necessario confrontarsi con i canoni ermeneutici codicistici e indicare specificamente le regole interpretative asseritamente violate.
  • Il sindacato del giudice sulla tabella di corrispondenza tra inquadramenti di enti diversi è limitato alla verifica di un’eventuale manifesta irrazionalità o di un macroscopico travisamento del fatto, non potendo risolversi in una sostituzione delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRLavoro a termine
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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