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Sentenza

Sentenza n. 157/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Seconda proroga del termine per l’inizio dei lavori relativi al permesso di costruire rilasciato a Mada Home S.r.l., fino al 13 novembre 2027

Esito

ESTINZIONE

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento comunale del 12 dicembre 2025 che, accogliendo l’istanza di Mada Home S.r.l., aveva differito di venti mesi il termine per l’inizio dei lavori relativi al permesso di costruire e alla successiva variante. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 83, comma 5, della legge provinciale n. 15/2015 ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, travisamento e motivazione carente e perplessa, sostenendo che la pendenza dei precedenti giudizi non costituisse un fatto straordinario sopravvenuto né una causa di forza maggiore, ma riflettesse valutazioni soggettive di convenienza o prudenza della titolare del permesso. Con il secondo motivo hanno nuovamente denunciato violazione della disciplina provinciale, anche in relazione alle ulteriori disposizioni richiamate, nonché motivazione carente, irragionevolezza e illogicità: la proroga avrebbe compromesso la certezza della durata dei titoli edilizi e consentito alla beneficiaria di conservare la possibilità di realizzare l’intervento secondo previsioni urbanistiche più favorevoli rispetto a quelle sopravvenute. I ricorrenti hanno poi formalmente rinunciato al ricorso il 16 luglio 2026; la rinuncia è stata notificata alle controparti lo stesso giorno, almeno dieci giorni prima dell’udienza, e nessuna parte si è opposta.

La decisione

Il Tribunale non ha deciso nel merito i due motivi di impugnazione: preso atto della rinuncia ritualmente depositata e notificata e dell’assenza di opposizioni, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. In mancanza di accordo sulle spese, ha applicato la regola per cui il rinunciante sostiene le spese degli atti di procedura già compiuti. Ha escluso la compensazione, considerando che le controparti avevano già studiato la controversia, redatto gli atti e partecipato all’udienza. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, a pagare a ciascuna delle controparti euro 1.500,00, oltre accessori e oneri di legge; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Orbene, la regola è che “il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti”, mentre l’eccezione è che “salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle”, come previsto dall’art. 84, c. 2, c.p.a..

    La rinuncia comporta, come regola, l’obbligo del rinunciante di sostenere le spese degli atti processuali già compiuti; la compensazione è eccezionale e rimessa alla valutazione del collegio alla luce delle circostanze.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Questo Giudice, visto l’atto depositato dai ricorrenti con cui dichiarano di rinunciare al ricorso, ritualmente notificato, non può che prenderne atto, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 35, c. 2, lett. c), c.p.a..

    La rinuncia al ricorso, quando ritualmente formalizzata e notificata, determina la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    L’atto di rinuncia è stato notificato alle controparti in data 16 luglio 2026 (e dunque almeno dieci giorni prima dell’udienza, ex art. 84, c. 3, c.p.a.).

    Nel caso concreto il giudice ha considerato tempestiva, ai fini processuali, la notificazione della rinuncia effettuata almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata e non contrastata dalle altre parti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In caso di rinuncia, il rinunciante deve di regola rimborsare le spese degli atti processuali già compiuti; la compensazione richiede una valutazione del collegio che tenga conto delle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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