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Sentenza

Sentenza n. 1829/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1896 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.04.2024.

Giustizia amministrativa202504594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1896/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1896 del 12 aprile 2024. Nelle more del giudizio, il difensore ha dichiarato che l'Amministrazione aveva integralmente dato esecuzione alla pronuncia e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatta la pretesa del ricorrente in conseguenza dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La condanna alle spese è stata giustificata dalla soccombenza virtuale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente venga integralmente soddisfatta.

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata è stata soddisfatta.
  • Quando la materia del contendere cessa per effetto dell'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
  • La distrazione delle spese a favore dei difensori è ammissibile quando questi si dichiarino antistatari, ai sensi delle norme richiamate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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