Ordinanza n. 353/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione al rimontaggio di una gru a torre in uso presso l'impresa ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento del 17 aprile 2021, con il quale l'amministrazione regionale ha negato l'autorizzazione al rimontaggio di una gru a torre presso il cantiere nautico sito in Santa Flavia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte. In sede cautelare, il Tribunale ha richiamato le precedenti statuizioni contenute nel decreto presidenziale n. 293/2026 e ha disposto che il procedimento di riesame fosse definito nel suo complesso da tutte le amministrazioni coinvolte.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, confermando integralmente le statuizioni del decreto presidenziale n. 293/2026 del 13 maggio 2026. Ha fissato all'amministrazione il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla sua eventuale notificazione anteriore su istanza di parte, affinché tutte le amministrazioni coinvolte definiscano il procedimento di riesame nel suo complesso. Non risultano esplicitati nel testo i dettagli della valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, imponendo la definizione del procedimento di riesame entro un termine perentorio.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione, anche mediante conferma di precedenti statuizioni cautelari, la conclusione del procedimento di riesame complessivamente considerato, coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti, entro un termine perentorio.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposto con effetti conformativi limitati alla riedizione e alla definizione del procedimento amministrativo, senza anticipare la decisione sul merito dell'impugnazione.
- La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
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