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Sentenza

Sentenza del 23/03/2018 n. 1864 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Consegna della raccomandata al portiere - Invio della raccomandata informativa - Non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, con consegna della raccomandata al portiere dello stabile. Il ricorrente sosteneva che, dopo tale consegna, fosse necessario inviare anche una raccomandata informativa al destinatario, secondo le formalità previste per alcune modalità di notificazione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, per la notificazione degli atti della riscossione eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione tramite il servizio postale e mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario l'intervento di un pubblico ufficiale. In caso di consegna della raccomandata al portiere, l'art. 26 del d.P.R. 602/1973 non impone l'invio di una successiva raccomandata informativa. La notificazione è quindi considerata valida.

Norme richiamate

  • Art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente all'Agente della Riscossione di notificare gli atti direttamente tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intervento di un pubblico ufficiale. Quando la raccomandata viene consegnata al portiere, non è richiesto l'invio di una raccomandata informativa al destinatario.

Massime di principio

  • Per gli atti della riscossione notificati direttamente dall'Agente della Riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione può avvenire senza l'intervento di un pubblico ufficiale.
  • La consegna della raccomandata al portiere, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973, non rende di per sé necessaria una raccomandata informativa successiva.
  • Non tutte le formalità previste per la notificazione a mezzo posta ordinaria o per le notificazioni eseguite da ufficiali notificatori si applicano automaticamente alle notificazioni degli atti della riscossione disciplinate dall'art. 26.
  • La validità della notifica deve essere valutata in base alla specifica procedura utilizzata, al soggetto notificante e alla norma speciale applicabile.

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