Cassazione Penale, Sentenza n. 23766/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione ex artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili e un ulteriore reato definito con sentenza del Tribunale di Lucca divenuta irrevocabile. Il Tribunale di Lucca aveva rigettato l'istanza ritenendo eterogenei i comportamenti criminosi e occasionale la condotta del 23 luglio 2025, relativa ai reati contestati in quella occasione. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente escluso la continuazione senza valorizzare la correlazione tra i fatti di reato, l'omogeneità comportamentale e, soprattutto, la conclamata tossicodipendenza del condannato, che sarebbe stata decisiva per ricondurre le condotte a un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca per nuovo giudizio. Pur richiamando il principio per cui la continuazione richiede un programma criminoso unitario, non desumibile da meri indici presuntivi o congetturali e incompatibile con una mera concezione esistenziale di abitualità criminosa, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non aveva considerato la dedotta tossicodipendenza del condannato. Ha quindi ribadito che lo stato di tossicodipendenza può essere valutato ai fini dell'unicità del disegno criminoso solo per i reati collegati e dipendenti da tale stato, purché ricorrano anche le altre condizioni della continuazione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda applicando tali principi.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
disciplina il reato continuato; richiede un unico programma criminoso per una pluralità di violazioni
art. 671 c.p.p.
consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili, ove ne ricorrano i presupposti
art. 61, comma 1, n. 2, c.p.
richiamato solo come norma di aggravamento dei reati oggetto della condotta del 23 luglio 2025, senza specifica elaborazione
art. 110 c.p.
richiamato come titolo del concorso di persone nei reati oggetto della condotta del 23 luglio 2025
art. 582 c.p.
richiamato come uno dei reati oggetto della condotta del 23 luglio 2025
art. 628, commi 1 e 3, c.p.
richiamato come uno dei reati oggetto della condotta del 23 luglio 2025
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In tema di continuazione in sede esecutiva, il giudice deve accertare l'esistenza di un unico programma criminoso, originariamente concepito nelle sue linee essenziali e riferibile a una serie ben individuata di reati, non potendo fondare il riconoscimento su mere presunzioni o congetture.
- La reiterazione di reati non coincide, di per sé, con la continuazione: una semplice abitualità criminale o un programma di vita improntato al crimine è concetto diverso e incompatibile con l'istituto, che è invece espressione di un favor rei.
- Lo stato di tossicodipendenza del condannato non comporta automaticamente la continuazione, ma può essere valorizzato quando i reati risultino collegati e dipendenti da tale stato e siano presenti anche gli ulteriori requisiti del medesimo disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione, nel valutare la continuazione, deve confrontarsi con tutti gli elementi concreti dedotti dalla parte e motivare specificamente sull'eventuale rilevanza di fattori come la tossicodipendenza, ove allegati e pertinenti.
- Quando il provvedimento di merito o esecutivo esclude la continuazione per eterogeneità e occasionalità delle condotte, la motivazione deve comunque confrontarsi con gli indici fattuali idonei a sostenere l'unitarietà del disegno criminoso, se allegati dalla difesa.
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