Sentenza n. 3419/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - in parte qua, della graduatoria di merito regionale per la Regione Umbria - Classe di concorso A010 - Discipline grafico-pubblicitarie, pubblicata in data 5 dicembre 2024, segnatamente nella parte in cui la ricorrente non risulta collocata tra i vincitori di concorso, cioè entro il settimo posto della predetta graduatoria, e quindi, in parte qua, del Decreto Direttoriale n. 2470 del 5 dicembre 2024, adottato dal Direttore Generale dell’U.S.R. Lazio, con cui la predetta graduatoria è stata approvata all'esito del concorso ordinario, per titoli ed esami, di cui al DPIT n. 2575/2023, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A010, per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria; - di eventuali ulteriori decreti, eventualmente adottati e non conosciuti, che abbiano apportato eventuali modifiche alla suddetta graduatoria, lesive per la ricorrente; - nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti, in quanto illegittimi e lesivi dei diritti ed interessi legittimi della qui ricorrente, antecedenti e/o presupposti, successivi e/o conseguenti e/o comunque connessi ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti negli estremi e nel contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale di merito per la Regione Umbria, classe di concorso A010, e decreto di approvazione della graduatoria, nella parte in cui la ricorrente non era collocata tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, la graduatoria regionale di merito relativa alla classe di concorso A010 - Discipline grafico-pubblicitarie, approvata con decreto direttoriale del 5 dicembre 2024, contestando la propria mancata collocazione entro il settimo posto, corrispondente ai posti disponibili per i vincitori. Sono stati altresì impugnati gli eventuali atti modificativi, presupposti, successivi o conseguenti, anche non conosciuti. Prima della decisione di merito, con nota depositata il 21 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e non può essere deciso nel merito quando, prima della delibazione, essa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della disciplina applicabile alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando intervenga prima della decisione di merito.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere nel merito se l'interesse alla pronuncia richiesta sia venuto meno e ciò sia stato dichiarato dalla parte prima della delibazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non comporta necessariamente la condanna alle spese, potendo il giudice compensarle in presenza di peculiarità della vicenda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 30/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 386/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →