Cassazione Penale, Ordinanza n. 04285/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31/10/2023. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi dedotti erano generici e sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e respinte nel giudizio di merito. Le doglianze riguardavano, da un lato, la configurabilità del delitto di oltraggio e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse già fornito corretti argomenti giuridici per disattendere tali censure, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La mera genericità o reiterazione dei motivi non è sufficiente a introdurre un valido sindacato di legittimità quando la sentenza di merito abbia già affrontato in modo congruo i profili contestati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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