Sentenza del 20/09/2016 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Cremona
RISCOSSIONE - Mancata opposizione alla cartella di pagamento - Prescrizione azione esecutiva - Termine decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione relativa all'applicazione di un termine prescrizionale diverso da quello decennale non è stata accolta. In assenza di opposizione alla cartella, il titolo resta azionabile entro il termine decennale di prescrizione dell'azione esecutiva, salvo eventuali atti interruttivi della prescrizione. Il principio è conforme a Cass. n. 5060/2016.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della mancata opposizione a una cartella di pagamento e, in particolare, la prescrizione del credito e dell'azione esecutiva. Il principio affermato è che, una volta divenuta definitiva la cartella per mancata opposizione, il diritto di credito non è più soggetto alla prescrizione eventualmente propria del credito originario. Può invece prescriversi l'azione volta a dare esecuzione al titolo, alla quale si applica il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni.
Il termine decennale ordinario si applica all'azione diretta all'esecuzione di una cartella divenuta definitiva per mancata opposizione, mentre non si applica per determinare nuovamente la prescrizione del credito originario.
Cassazione, sentenza n. 5060/2016
Conferma il principio secondo cui la mancata opposizione alla cartella impedisce di rimettere in discussione il termine di prescrizione proprio del credito originario; resta soggetta a prescrizione decennale l'azione esecutiva fondata sul titolo ormai definitivo.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non opposta nei termini diventa definitiva e non può essere contestata successivamente per far valere il termine di prescrizione originario del tributo o del credito.
- Dopo la definitività della cartella, occorre verificare se l'agente della riscossione abbia compiuto atti idonei a interrompere la prescrizione dell'azione esecutiva.
- In assenza di atti interruttivi, il termine ordinario da considerare per l'esecuzione è normalmente decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
- La prescrizione del credito e la prescrizione dell'azione esecutiva sono piani distinti: la mancata opposizione al titolo può trasformare il termine rilevante in quello decennale ordinario.
- La regola deve essere applicata verificando il tipo di atto, la sua definitiva notificazione, la tempestività dell'opposizione e la presenza di eventuali successivi atti interruttivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 276 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 284 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 285 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 290 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 set 2016Sentenza del 20/09/2016 n. 292 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →