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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08139/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d'appello, che aveva già ridotto la pena inflitta per il reato contestato, è rimasta ferma nei suoi effetti sostanziali.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena per il reato di falsificazione di monete. I motivi dedotti lamentavano vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva delle doglianze già proposte in appello e già specificamente disattese, quindi priva di una critica argomentata alla decisione impugnata; inoltre la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta non censurabile, avendo valorizzato, per l'art. 131-bis, un profilo ostativo di abitualità e la non particolare tenuità dell'offesa, e, per l'art. 62 n. 4 c.p., l'entità del danno, non ritenuta irrisoria.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna, richiamata solo per individuare il reato per cui è stato pronunciato il giudizio di merito

  • art. 131-bis c.p.

    la non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorrano elementi ostativi, come l'obiettiva abitualità e la non particolare tenuità dell'offesa

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il danno sia di importo irrisorio; se il pregiudizio non è tenue in tale senso, l'attenuante non è concedibile

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto, se la sentenza di merito ha già esaminato e risolto puntualmente la questione con argomentazione logica e non manifestamente illogica.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la condotta presenti un indice di abitualità e l'offesa non sia di particolare tenuità.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. presuppone un pregiudizio patrimoniale di entità davvero minima, tendenzialmente irrisoria, non essendo sufficiente un semplice contenimento del danno.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione di merito sulla tenuità del fatto o del danno con una rivalutazione del materiale probatorio, salvo vizi effettivi della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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