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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29891/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era formulato in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva vizi di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica e indeterminata, perché non esponeva gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non consentiva di comprendere quali profili della motivazione impugnata fossero effettivamente contestati, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura; in difetto, l'impugnazione è inammissibile perché non consente al giudice di individuare compiutamente i rilievi mossi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere formulata con precisione e specificità: non è sufficiente denunciare genericamente un vizio di motivazione se non si indicano gli argomenti concreti e i passaggi della decisione che si intendono contestare.
  • La doglianza sulla misura della pena deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e spiegare perché essa sarebbe illogica o illegittima; in mancanza di tale confronto, il motivo è inammissibile.
  • Una motivazione della sentenza di merito ritenuta logicamente corretta non può essere efficacemente censurata con formule generiche, prive di un effettivo contenuto critico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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