Cassazione Penale, Sentenza n. 6368/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 9/03/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere applicata con provvedimento del 14/02/2022. L'imputazione comprendeva: (1) associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (appartenenza al sodalizio locale), (2) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 416-bis.1 c.p., (3) produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73 T.U. stupefacenti (acquisto di 500 g di cocaina). Il ricorrente articolava cinque motivi: insufficienza/errata valutazione dei gravi indizi per l'appartenenza al sodalizio (anche rispetto a una intercettazione che gli attribuirebbe la "dote" di "trequartino"), mancata prova dell'operare in forma associativa per il traffico di droga, illegittima applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa, mancata considerazione del decorso temporale per il pericolo di recidiva (fatti anteriori di anni) e assenza di concorso di persone nella vicenda della vendita di stupefacenti (distinta consegna padre/figlio). Il ricorrente ha anche insistito che nel luogo indicato non esisterebbe un locale di 'ndrangheta radicato, rendendo debole la sola intercettazione eteroaccusatoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: ha confermato la adeguata e analitica motivazione del Tribunale di merito, che ha valorizzato dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Belnome, Fazzari), intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, sequestri di droga e accertamenti bancari che, nella loro complessità, costituiscono un quadro indiziario grave e coerente circa l'appartenenza di Bruno Madaffari al sodalizio locale diretto dal padre Giacomo e circa la sua partecipazione all'attività di traffico di cocaina. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, quando si valuta una nuova formazione in continuità con una cosca già accertata, posso essere valutati elementi sintomatici senza richiedere ulteriori esteriorizzazioni del metodo mafioso (richiamo alla pronuncia Cicciù). È stata ritenuta fondata l'interpretazione che collega la condotta relativa all'acquisto e ricezione unitaria di stupefacenti (consegna con furgone, coordinamento fra soggetti) al concorso di persone; è stata inoltre confermata la sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa e l'attualità del pericolo di recidiva, specie in ragione del vincolo strutturale che lega gli appartenenti alla 'ndrangheta. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Accertamento dell'appartenenza al sodalizio mafioso fondato su quadro probatorio complessivo (collaboratori, intercettazioni, sequestri, collegamenti con altri locali); la mera dote/afiliazione rituale non è sempre sufficiente se non corroborata, ma qui è stata ritenuta corroborata da altri elementi.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevanza della partecipazione ad associazioni criminali finalizzate al traffico di stupefacenti e possibilità di connettere tale partecipazione con l'agevolazione di tipo mafioso ai fini cautelari.
art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)
La contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può integrare, se emergono collegamenti e supporto mafioso, la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1: anche un episodio concreto di approvvigionamento può essere valutato nel contesto associativo.
art. 73 T.U. stupefacenti
La condotta di acquisto e detenzione finalizzata allo spaccio, anche in quantitativi isolati, può concorrere con altri elementi a dimostrare la partecipazione associativa e il concorso di persone.
art. 273, comma 2 c.p.p.
Richiamato in relazione alla valutazione delle intercettazioni e al loro utilizzo come elemento indiziario; il giudice ha ritenuto regolare e credibile la valutazione delle intercettazioni in ragione della qualità degli interlocutori e dei riscontri.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); il Tribunale ha motivato l'attualità del pericolo con elementi fattuali e con la natura strutturale dell'appartenenza alla 'ndrangheta.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in rapporto al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che la dinamica della consegna e le comunicazioni tra i soggetti provano una cooperazione unitaria.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riferimento alla necessità di specificità dei motivi in cassazione: il ricorso non può essere generico né ignorare la motivazione del giudice di merito; genericità può portare a inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese del procedimento per il ricorrente, in caso di rigetto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis, considerata la situazione di detenzione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021 (Cicciù)
Principio secondo cui, nel caso di formazione criminale nuova ma in continuità con una cosca già accertata da pronunce irrevocabili, può disporsi la valutazione senza richiedere ulteriori esteriorizzazioni del metodo mafioso quando emergono elementi univoci di continuità.
Massime di principio
- La semplice 'dote' o affermazione rituale di appartenenza non basta da sola a dimostrare l'appartenenza mafiosa; tuttavia, se è corroborata da altri elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni coerenti, sequestri, flussi finanziari, collegamenti con locali già accertati) costituisce grave indizio.
- Un singolo episodio di acquisto di droga può concorrere a dimostrare l'inserimento in una rete associativa quando è inserito in un contesto investigativo più ampio (consegne coordinate, interlocutori riconducibili all'organizzazione, modalità operative comuni).
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere desunta anche ai fini cautelari sulla base del ruolo ricoperto, dei legami con il sodalizio e delle modalità di condotta che dimostrano sostegno o sfruttamento della struttura mafiosa.
- Il decorso temporale tra i fatti e la misura cautelare non esclude automaticamente il pericolo di recidiva nelle ipotesi di appartenenza ad associazioni mafiose: il vincolo associativo e la possibilità di richiamo dell'organizzazione possono giustificare l'attualità del pericolo.
- Per i ricorsi in Cassazione (o in sede di impugnazione di provvedimenti cautelari), è essenziale la specificità delle censure e il confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o che ignorano il contenuto logico della decisione sono destinate al rigetto o all'inammissibilità.
- La valutazione cautelare è complessiva: i giudici possono integrare elementi diversi (collaboratori, intercettazioni, sequestri, indagini bancarie, osservazioni) per ritenere la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
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