Cassazione Civile, Sentenza n. 5467/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 5418/2020 della Corte Suprema di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla Losito contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari. La domanda originaria mirava ad ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di adottare l'atto deliberativo conclusivo di scorrimento della graduatoria relativa a un concorso per due posti di operatore professionale (terapista della riabilitazione - fisiopatologia respiratoria). In revocazione la ricorrente deduceva (1) omissione di pronuncia sulla presunta violazione dell'art. 18, legge Regione Puglia n. 14/2004 (in relazione all'art. 33, comma 8, legge Regione Puglia n. 1/2005) e dunque omissione di esame del primo motivo di cassazione; (2) che la Corte aveva dato per accertato un fatto non documentato, ossia l'omessa riproduzione nel ricorso per cassazione della nota aziendale prot. n. 29076 del 12.11.2004, ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse espressamente considerato il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione e lo avesse motivatamente disatteso, osservando che il profilo di violazione dell'art. 112 c.p.c. risultava oscuro (poiché la richiesta di scorrimento era formulata nelle conclusioni) e pertanto l'eventuale contestazione costituisce un errore in iudicando/ in procedendo non rimediabile con la revocazione. Quanto al secondo motivo, la Corte l'ha giudicato irrilevante e comunque ininfluenti rispetto all'inammissibilità già accertata per difetto di specificazione e autosufficienza dei motivi di cassazione. Non è stata disposta condanna alle spese processuali per l'intimata, che non ha svolto difesa; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Norma che disciplina il rimedio della revocazione; la Corte ricorda i limiti del rimedio, che non può essere usato per correggere ipotetici errori in iudicando o in procedendo ma è indirizzato a vizi gravi come la scoperta di documenti decisivi sconosciuti o la falsità.
Richiamato come oggetto del primo motivo dell'originario ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo oscuro perché la pretesa violazione non era adeguatamente precisata rispetto alle conclusioni sullo scorrimento della graduatoria.
art. 18 legge Regione Puglia n. 14/2004
Norma regionale invocata dalla ricorrente in revocazione come presunta violata: la Corte non ha ritenuto provata una omessa pronunzia su tale norma, avendo considerato che il motivo era stato esaminato e disatteso.
art. 33, comma 8, legge Regione Puglia n. 1/2005
Norma richiamata in relazione all'art. 18 L.R.; la Corte non ha rilevato un'errata omissione di esame di tali norme nel precedente provvedimento.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata dalla Corte in ordine al contributo unificato: la decisione dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è un rimedio eccezionale e non serve a rimettere in discussione la correttezza della valutazione giuridica o dei fatti (error in iudicando o in procedendo): per essere ammissibile occorrono profili specifici previsti dalla norma (es. scoperta di documenti decisivi non conosciuti, falsità).
- Per il giudizio di ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile che i motivi siano chiari, specifici e autosufficienti: motivi vaghi, oscuri o non sufficientemente indicativi delle violazioni normative sono dichiarati inammissibili.
- Se si intende fondare un motivo di impugnazione su documenti decisivi, è consigliabile riprodurre nel motivo o nella parte rilevante del ricorso gli estratti essenziali del documento; l'omessa allegazione/esplicitazione può rendere il motivo inammissibile o irrilevante.
- La semplice affermazione che la Corte non abbia esaminato un motivo non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente che vi è stata una omissione di cui la decisione soffre ai sensi delle fattispecie di revocazione.
- L'assenza di difesa dell'intimato non impedisce la pronuncia sul merito dell'istanza di revocazione e può influire sulla mancata pronuncia sulle spese qualora l'intimato non abbia svolto attività difensiva.
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