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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5472/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, riformando il Tribunale di Lamezia Terme, aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dello svolgimento e della conseguente retribuzione di mansioni appartenenti alla categoria DS per il periodo dal 22/05/2003 al 31/10/2017 (riferite al ruolo di responsabile del magazzino generale). Contestava in particolare: 1) che la Corte territoriale non avesse rispettato l'effetto vincolante di un precedente giudicato (sentenza n.1203/2007 del Tribunale di Lamezia Terme, divenuta irrevocabile) che aveva riconosciuto mansioni superiori per il periodo 1/7/1998-22/5/2003; 2) l'omessa pronuncia sulla domanda, a suo dire dedotta, di riconoscimento del trattamento economico di categoria C per il periodo 22/5/2003-marzo 2008 (periodo in cui sarebbe rimasto formalmente inquadrato in categoria B).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato richiamato dal ricorrente si riferiva a un periodo anteriore (fino al 22/5/2003) e, per il periodo successivo, la pronuncia precedente aveva già escluso la prova necessaria; dunque non operava un effetto vincolante a suo favore sul periodo oggetto del nuovo giudizio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato l'assenza di allegazioni e prove idonee a sostenere una domanda distinta volta al riconoscimento della categoria C per il periodo indicato, quindi non sussisteva omissione di pronuncia. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità (determinati in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre accessori) nonché all'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8-bis

    Norma richiamata in relazione al deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; ha valore procedurale nella vicenda senza incidenza sul merito sostanziale della controversia.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto vincolante del precedente giudicato. La Corte ha però interpretato che il giudicato riguardava un periodo diverso e non poteva vincolare la decisione sul periodo oggetto della presente controversia.

  • art. 2967 c.c.

    Invocato insieme all'art. 2909 c.c. in tema di efficacia preclusiva di pronunce precedenti; la Corte ha ritenuto che il giudicato pregresso non risultava favorevole e vincolante per il periodo successivo contestato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo del ricorso (con gli artt. 2909 e 2967 c.c.) in quanto attinente a questioni processuali sull'efficacia delle pronunce; la Corte lo menziona nell'analisi senza mutare la valutazione sostanziale che il giudicato era limitato al periodo precedente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare omissione di pronuncia su una domanda (riconoscimento della categoria C). La Corte ha invece ritenuto che tale domanda non risultava sufficientemente dedotta e provata nel processo di gravame, pertanto non sussisteva omissione di pronuncia.

  • Cass. n. 1682/1991 (giurisprudenza citata)

    Principio richiamato dalla Corte: il rigetto di una domanda per carenza di prova, divenuto definitivo, impedisce che la stessa domanda sia nuovamente proposta tra le stesse parti; ciò è stato utilizzato per spiegare perché il precedente giudicato non avvantaggiava il ricorrente per il periodo successivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per la determinazione e l'annotazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente; applicata in sede di liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudicato ha efficacia vincolante solo nei limiti temporali e sostanziali in cui è stato pronunciato: una pronuncia favorevole o sfavorevole su un determinato periodo non vincola automaticamente le decisioni su periodi diversi o su fatti non identici.
  • Il semplice titolo nominale (es. essere indicato come "responsabile" nel carteggio) non è sufficiente a provare lo svolgimento di mansioni di categoria superiore: è necessario dimostrare concretamente le attività e le responsabilità effettivamente svolte.
  • Se si vuole ottenere il riconoscimento di un diverso inquadramento per un periodo specifico, il ricorrente deve allegare e provare i fatti pertinenti (organizzazione del posto, copertura di posto vacante, contenuti professionali svolti) per attivare la valutazione comparativa tra le categorie e l'eventuale giudizio trifasico sulla congruità.
  • La Corte non è tenuta a pronunciarsi su domande non espressamente e adeguatamente dedotte in atti: per evitare omissioni di pronunciamento, le domande devono essere formulate chiaramente e corredate da adeguata prova o allegazioni.
  • La parte soccombente in Cassazione è condannata alle spese del giudizio di legittimità; inoltre, vanno considerati eventuali oneri procedurali come il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.

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