Cassazione Civile, Sentenza n. 5471/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto il diritto dell'assistito all'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa (01/08/2009). Il motivo principale del ricorso era che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente superato la decadenza dalla prova consentendo in appello l'uso di poteri istruttori officiosi e valorizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà quale principio di prova. In sostanza l'INPS sosteneva che l'autodichiarazione non poteva essere considerata prova a favore e che non era ammissibile integrare il processo in appello con nuovi documenti o attività istruttorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non abbia di per sé valore probatorio pieno ma possa costituire un principio di prova, un indizio idoneo a sollecitare il potere istruttorio del giudice. Ha inoltre confermato che il giudice di appello, esercitando i poteri officiosi previsti dall'art. 437 c.p.c., può ammettere documenti non prodotti in prime cure se li ritenga indispensabili per la decisione, purché riferiti a fatti allegati dalle parti e comunque emersi nel contraddittorio. Nel caso concreto l'autocertificazione era stata prodotta già con il ricorso introduttivo e l'appellante aveva successivamente depositato un certificato dell'Agenzia delle Entrate; la Corte d'Appello ha correttamente ammesso e valutato tale documentazione integrativa e ha accertato il requisito reddituale necessario per l'assegno sociale. Pertanto il ricorso è stato rigettato e l'INPS condannato alle spese.
Norme richiamate
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente; la Corte non muta la disciplina, ma il richiamo serve a contestare la valutazione probatoria del requisito reddituale ai fini dell'assegno sociale
Richiama il principio generale sulla prova dei fatti in giudizio (onere della prova); la Corte evidenzia che l'autocertificazione non elimina l'onere probatorio ma può costituire un indizio valutabile insieme ad altri elementi
art. 345, 414, 416, 421, 437
Articoli richiamati in tema di poteri istruttori e ammissione di mezzi di prova: la Corte conferma che il giudice può, entro i limiti e alle condizioni previste (fatti allegati dalle parti e contraddittorio), esercitare poteri officiosi e ammettere documenti in appello quando indispensabili per la decisione
Cass. Sez. U. n. 8202/2005 (Sezioni Unite)
Nel rito del lavoro e nelle controversie assistenziali il sistema di preclusioni è temperato in vista della ricerca della verità materiale; i poteri d'ufficio del giudice per ammettere nuovi mezzi di prova possono essere esercitati se indispensabili e nel rispetto del contraddittorio
Cass. Sez. 5, Sent. n. 27173/2011
Giurisprudenza di riferimento che afferma che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce prova piena ma un elemento indiziario valutabile con gli altri elementi
Cass. Sez. 5, Sent. n. 18772/2014
Conferma la valenza dell'autocertificazione come indizio e la possibilità che solleciti iniziative istruttorie del giudice
Cass. Sez. L., Sent. n. 24564/2016
Ribadisce che l'autocertificazione, pur non essendo prova autonoma, può costituire documento idoneo a sollecitare il potere officioso del giudice nella raccolta di ulteriori prove
Massime di principio
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha valore di prova piena, ma costituisce un indizio che il giudice può valutare insieme ad altri elementi probatori
- Se l'autocertificazione è presente nel corpo del processo (ad es. prodotta con il ricorso introduttivo), essa può legittimare l'attività istruttoria del giudice anche in appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c., purché l'indagine sia riferita a fatti allegati dalle parti e svolta nel contraddittorio
- La produzione di documenti nuovi in appello non è assolutamente preclusa: il giudice d'appello può ammetterli eccezionalmente quando li ritenga indispensabili per la decisione
- Nei giudizi assistenziali e del lavoro il sistema delle preclusioni è temperato dalla finalità di accertare la verità materiale; pertanto va privilegiata una valutazione complessiva e funzionale dei mezzi di prova
- Per tutelare il diritto all'erogazione di prestazioni assistenziali, le parti dovrebbero, quando possibile, allegare fin da primo grado documentazione ufficiale a supporto delle autodichiarazioni (es. certificati dell'Agenzia delle Entrate); ciò facilita l'integrazione probatoria e riduce il rischio di rigetto per insufficienza probatoria
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