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Ordinanza

Ordinanza n. 1106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, n. 541 del 2026, relativa all’acquisizione al patrimonio comunale di un bene

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, deducendo, secondo quanto emerge dalla motivazione del Consiglio di Stato, la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo e la sussistenza del periculum in mora, chiedendo la riforma della decisione cautelare di primo grado. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Ischia; è inoltre presente un altro privato controinteressato o comunque parte del giudizio, la cui specifica posizione sostanziale non è determinabile dal testo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che l’esistenza del procedimento era comunque nota ai componenti del nucleo familiare. Ha inoltre confermato la valutazione del TAR sull’assenza del periculum in mora. Il Collegio ha precisato che, qualora il giudizio di merito si concluda favorevolmente per l’appellante, l’acquisizione del bene al patrimonio comunale sarà considerata non avvenuta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata assunta sulla domanda di riforma dell’ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la violazione delle garanzie partecipative non è ravvisabile quando l’esistenza del procedimento amministrativo risulti comunque conosciuta dai soggetti interessati, anche in ragione della conoscenza acquisita dai componenti del medesimo nucleo familiare.
  • L’assenza del periculum in mora giustifica il rigetto dell’appello cautelare, anche quando l’amministrazione abbia disposto l’acquisizione di un bene al proprio patrimonio, se l’eventuale esito favorevole del giudizio di merito consente di considerare non avvenuta l’acquisizione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePartecipazione al procedimentoAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEdilizia
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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