Sentenza n. 793/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento della delibera della Sottocommissione elettorale Circondariale del Comune di Lauro (AV) verbale n.-OMISSIS-del 25.04.2026 avente ad oggetto esame delle liste dei candidati per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali del comune di Quindici (AV) del 24 e 25 maggio 2026. Ricusazione della lista denominata "-OMISSIS-";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro che ha ricusato una lista candidata alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Quindici per l'incandidabilità del candidato sindaco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la ricusazione della lista, deducendo violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018, nonché motivazione perplessa e illogica, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e disparità di trattamento e carenza di accertamento. In particolare, hanno sostenuto che l'incandidabilità sarebbe stata interpretata estensivamente fino a ricomprendere i primi due turni elettorali di ciascuna tipologia di elezione; che il richiamo al rischio di ingerenza e condizionamento da parte di associazioni criminali si fonderebbe su elementi presuntivi privi di concretezza e univocità; e che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a un altro candidato sindaco, in relazione alla questione dei beni confiscati ubicati nel Comune. La Prefettura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura, rilevando che l'art. 129, comma 3, c.p.a. include espressamente l'Ufficio Territoriale del Governo tra i soggetti resistenti nel giudizio elettorale. Nel merito, ha ritenuto legittima la ricusazione della lista, poiché l'incandidabilità del candidato sindaco era stata dichiarata con provvedimento definitivo del giudice ordinario in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Consiglio comunale di Quindici. Il Collegio ha affermato che l'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, anche dopo la novella del 2018, deve essere interpretato secondo la ratio preventiva e afflittiva della misura: l'incandidabilità opera con riferimento ai due turni elettorali successivi allo scioglimento, considerando la prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune oggetto dello scioglimento. Le censure relative ai presupposti dello scioglimento e alla dichiarazione di incandidabilità sono state ritenute inammissibili perché riguardavano vicende già definite con provvedimento giudiziario passato in giudicato. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'identità assoluta delle situazioni poste a confronto. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000
fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo
La disposizione, anche dopo la novella del 2018, opera per i due turni elettorali successivi allo scioglimento e va riferita alla prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune oggetto dello scioglimento, in coerenza con la funzione preventiva e afflittiva della misura.
art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018
La novella ha ampliato il perimetro oggettivo dell'incandidabilità alle elezioni nazionali, europee, regionali e locali e ne ha esteso la durata da uno a due turni elettorali.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, essendo il provvedimento fondato sull'incandidabilità definitivamente dichiarata del candidato sindaco.
art. 129, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio elettorale l'Ufficio Territoriale del Governo è incluso tra i soggetti resistenti, sicché la Prefettura è legittimata passivamente.
art. 129, comma 6, c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nell'udienza pubblica speciale elettorale.
art. 739 c.p.c.
Il reclamo contro il provvedimento del giudice ordinario che aveva dichiarato l'incandidabilità è stato respinto con decreto passato in giudicato.
Massime di principio
- L'incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, quando dichiarata con provvedimento definitivo, opera per i due turni elettorali successivi allo scioglimento dell'ente locale e si riferisce alla prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune oggetto dello scioglimento, non a qualsiasi elezione relativa a enti privi di collegamento diretto con quel Comune.
- La novella del 2018 ha ampliato sia l'ambito istituzionale delle elezioni interessate dall'incandidabilità sia la sua durata, portandola da un turno a due turni elettorali, senza modificarne la ratio preventiva e afflittiva volta a impedire il riprodursi delle situazioni di ingerenza criminale e di grave dissesto che hanno determinato lo scioglimento.
- Nel giudizio amministrativo avente a oggetto la ricusazione di una lista, non possono essere rimesse in discussione le ragioni dello scioglimento dell'ente o della dichiarazione di incandidabilità quando esse siano già state accertate con provvedimento definitivo del giudice competente.
- La disparità di trattamento è configurabile soltanto in presenza di situazioni assolutamente identiche; chi la deduce deve fornire prova rigorosa dell'identità delle situazioni poste a confronto.
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