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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24212 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sostenendo che il contribuente fosse decaduto dal diritto al rimborso del credito IVA. Secondo l'Amministrazione, il credito era maturato nel 1995 e il contribuente avrebbe dovuto presentare, entro il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, una specifica domanda di rimborso mediante il modello VR. La mancata presentazione tempestiva di tale modello avrebbe dovuto rendere tardiva e quindi improcedibile l'istanza presentata il 23 marzo 2005.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto del contribuente al rimborso. Ha stabilito che la volontà di ottenere il rimborso IVA è validamente manifestata mediante l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale, attraverso la compilazione del quadro RX4. Il modello VR costituisce soltanto un presupposto per rendere esigibile il credito e non è soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; ad esso si applica invece il termine ordinario decennale di prescrizione. Poiché il contribuente aveva indicato il credito nella prima dichiarazione utile, non erano necessari ulteriori adempimenti per conservare il diritto al rimborso. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita la parte contribuente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    La norma prevede il termine biennale di decadenza per la domanda di restituzione dei tributi. Secondo la Corte, tale termine non si applica alla successiva presentazione del modello VR quando il diritto al rimborso sia già stato tempestivamente manifestato nella dichiarazione annuale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30

    Disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA. Il diritto al rimborso si perfeziona con la manifestazione di volontà resa nella dichiarazione annuale mediante l'indicazione del credito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 1

    Il modello VR è considerato un adempimento funzionale all'esigibilità del credito, ma non costituisce il presupposto per la nascita o la conservazione del diritto al rimborso già esercitato in dichiarazione.

  • Codice civile, art. 2946

    Alla presentazione del modello VR, quando il rimborso sia già stato richiesto in dichiarazione, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.

  • Cassazione, sentenze n. 20255/2015 e n. 6784/2012

    "In tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR"

    La giurisprudenza considera sufficiente l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale per esercitare il diritto al rimborso; il modello VR riguarda soltanto l'esigibilità del credito.

Massime di principio

  • Per il rimborso di un credito IVA, l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale, mediante l'apposito quadro, può essere sufficiente a manifestare la volontà del contribuente di ottenere il rimborso.
  • La mancata o tardiva presentazione del modello VR non comporta necessariamente la decadenza dal diritto al rimborso se il credito era già stato tempestivamente richiesto nella dichiarazione.
  • Occorre distinguere tra il momento in cui nasce ed è esercitato il diritto al rimborso e il momento in cui il credito diventa esigibile: il primo dipende dalla dichiarazione, mentre il secondo può richiedere ulteriori adempimenti.
  • Quando il diritto al rimborso è stato validamente esercitato in dichiarazione, l'ulteriore adempimento amministrativo può essere soggetto alla prescrizione ordinaria decennale anziché al termine biennale di decadenza.
  • La verifica della tempestività deve concentrarsi sul contenuto delle dichiarazioni presentate e sulla corretta indicazione del credito, non soltanto sulla data di presentazione del modello VR.

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