Cassazione Penale, Sentenza n. 19637/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 21/04/2023 che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 per avere depositato rifiuti speciali non pericolosi su terreni della società agricola di cui era legale rappresentante. Il ricorrente deduceva di aver adempiuto alle prescrizioni previste (avendo conferito i rifiuti ad imprese autorizzate) e contestava la violazione degli artt. 192, comma 1, e 256 d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 131-bis c.p., lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte d'Appello in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis, nonostante la Corte avesse escluso l'abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto incontestata la sussistenza del reato e ha osservato che, sebbene fosse stata avviata la procedura di cui all'art. 318-bis d.lgs. 152/2006, il ricorrente non aveva ottemperato al pagamento previsto dall'art. 318-quater; perciò il meccanismo estintivo non si è perfezionato. La mancata estinzione esclude l'applicazione automatica dell'art. 131-bis c.p.; inoltre l'art. 131-bis richiede valutazione dell'offensività in concreto e può trovare applicazione solo in casi limitati (ad es. quando la procedura estintiva sarebbe stata applicabile ma non lo è stata per cause non riconducibili all'imputato, o quando la condotta successiva ridimensiona l'offesa). Nel caso concreto la Corte d'appello ha valutato correttamente la gravità dell'offesa in relazione alla quantità, natura e diffusione dei rifiuti e al pericolo di danno; tale valutazione fattuale non è sindacabile in cassazione in assenza di travisamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 152/2006, art. 256 comma 2
Norma che sanziona l'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti; applicata per contestare il comportamento materiale del ricorrente nel depositare rifiuti di vario tipo sul terreno aziendale.
d.lgs. n. 152/2006, art. 192 comma 1
Richiamata a supporto della disciplina sanzionatoria in materia di gestione dei rifiuti; evocata nel ricorso come norma di riferimento rispetto alle contestazioni sulla gestione/abbandono.
d.lgs. n. 152/2006, art. 318-bis
Prevede una procedura estintiva per alcune contravvenzioni ambientali a condizione che non risultino danni o pericolo concreto alle risorse protette e che siano osservate prescrizioni; la Corte precisa che l'avvio della procedura non equivale automaticamente a mancanza di danno e che il giudice penale deve verificare l'offensività in concreto.
d.lgs. n. 152/2006, art. 318-quater
Stabilisce l'obbligo di pagamento di una somma per il perfezionamento della procedura estintiva. La mancata osservanza di tale pagamento impedisce l'estinzione del reato.
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte richiama che la sua applicazione è limitata: richiede che l'offesa sia di speciale tenuità concretamente valutata (anche in ragione della condotta successiva all'illecito), e non può essere riconosciuta quando sussiste un danno o pericolo concreto tale da escludere la definibilità agevolata.
d.lgs. n. 150/2022 (modifica art. 131-bis c.p.)
La novella ha ampliato la rilevanza della condotta successiva al fatto nel giudizio sulla particolare tenuità; la Corte ne ricava che il comportamento posteriore può influenzare, ma non ribaltare, la valutazione dell'offesa al momento del fatto.
Costituzione, art. 9 comma 3
Richiamato per collegare il principio di 'offensività in concreto' anche alla tutela costituzionale dell'ambiente introdotta/delineata dalla modifica costituzionale; la verifica dell'offensività è coerente con l'art. 9, comma 3.
codice penale, art. 133 comma 1
Norma che disciplina i criteri per determinare l'entità della pena; richiamata come parametro per valutare l'entità dell'offesa nel giudizio complessivo.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile e la possibilità di liquidare somme a favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare Euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'avvio della procedura amministrativa/estintiva prevista dall'art. 318-bis d.lgs. 152/2006 non equivale automaticamente all'inesistenza di danno o pericolo; il giudice penale deve comunque valutare l'offensività in concreto prima di riconoscere estinzione o non punibilità.
- La mancata ottemperanza agli adempimenti richiesti dalla procedura estintiva (ad esempio il pagamento previsto dall'art. 318-quater) impedisce il perfezionamento dell'estinzione del reato e preclude l'applicazione automatica di misure favorevoli come la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
- L'art. 131-bis c.p. è applicabile solo in casi limitati e richiede una valutazione complessiva dell'entità dell'offesa; la condotta successiva all'illecito può attenuare la percezione dell'offesa ma non può da sola trasformare in tenuità un'offesa grave al momento del fatto.
- Quando la gravità effettiva dell'offesa è fondata su elementi di fatto (quantità e tipologia dei rifiuti, estensione dell'area, pericolo di danno), la valutazione del giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo travisamento degli elementi di fatto.
- Nei procedimenti penali ambientali è essenziale documentare e dimostrare l'assenza di danno concreto e attuale per ottenere benefici procedurali o sostanziali; l'adempimento formale alle prescrizioni amministrative deve essere effettivo e completo.
- Il ricorso in Cassazione che riporti questioni di fatto valorizzate correttamente dai giudici di merito ha scarse possibilità di accoglimento; il ricorrente rischia anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.
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