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Sentenza

Sentenza n. 4832/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - della graduatoria finale di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 959 posti per vice ispettore;

Giustizia amministrativa202509073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso interno per titoli per la copertura di 959 posti per vice ispettore, nella parte derivante dalla mancata attribuzione di 1,2 punti per un incarico di responsabile di settore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato non vincitore del concorso interno per titoli indetto per la copertura di 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato la graduatoria finale contestando la mancata attribuzione di 1,2 punti prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), n. 6, del bando per il titolo di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra. In particolare, sosteneva che l'incarico di "Settore reperti Commissariato Libertà" di Palermo, ricoperto dall'8 aprile 2023, fosse riconducibile alla previsione del bando. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto prima facie illegittima la mancata valutazione dell'incarico e aveva ordinato all'amministrazione di procedere a un riesame analiticamente motivato. La commissione, con verbale n. 106 del 1° ottobre 2025, ha tuttavia confermato la non valutabilità dell'incarico, ritenendolo non eccedente le ordinarie mansioni d'ufficio e non implicante l'assunzione di responsabilità. Il ricorrente ha contestato tale esito in memoria, ma non lo ha impugnato mediante motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il verbale n. 106 del 1° ottobre 2025, adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare, è stato qualificato come provvedimento confermativo ma non meramente confermativo del precedente verbale n. 89 del 18 marzo 2025, poiché conteneva una più ampia esposizione delle ragioni della mancata valorizzazione dell'incarico e ne esaminava, sia pure sinteticamente, le caratteristiche. Il riesame aveva quindi sostituito le originarie valutazioni della commissione, rendendo non più attuali le censure proposte con il ricorso introduttivo. Poiché il ricorrente non aveva ritualmente impugnato il nuovo provvedimento sfavorevole con motivi aggiunti, non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità dall'esame delle censure originarie. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lettera a), n. 6, del bando di concorso

    RESPONSABILE POSTO, SOTTOSEZIONE, NUCLEO, SETTORE, SEZIONE O SQUADRA

    La disposizione del bando attribuiva 1,2 punti per il titolo relativo allo svolgimento delle funzioni indicate; la controversia riguardava la riconducibilità dell'incarico di responsabile di settore a tale previsione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nel caso concreto la possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta in sede di riesame un nuovo provvedimento che non si limita a riprodurre meramente quello originario, ma espone ulteriori ragioni e rivaluta gli elementi della fattispecie, il nuovo atto sostituisce le precedenti valutazioni e deve essere impugnato mediante motivi aggiunti.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento confermativo ma non meramente confermativo rende non più attuali le censure rivolte contro l'atto o la valutazione originaria; in mancanza di impugnazione del nuovo provvedimento, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La contestazione del nuovo esito amministrativo mediante una memoria difensiva non equivale alla rituale proposizione di motivi aggiunti e non consente al giudice di esaminare le censure rivolte contro il provvedimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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