Cassazione Penale, Sentenza n. 32726/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna per occultamento delle scritture contabili (capo B) contestando: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la condotta fosse distruttiva (reato istantaneo consumatosi nel 2008); 2) vizio di motivazione per mancata valutazione di una prova decisiva (documento che attesterebbe la consegna dei registri IVA all'Agenzia delle Entrate); 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (mancata specificazione del criterio di riduzione adottato in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza su art. 10 d.lgs. 74/2000 secondo cui la distruzione delle scritture è reato istantaneo mentre l'occultamento è reato permanente fino all'accertamento, e ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito prove idonee a dimostrare la distruzione e la relativa data. Ha inoltre osservato che il documento invocato non è stato allegato in Cassazione e pertanto non poteva assurgere a prova demolitrice del verbale dell'Agenzia delle Entrate. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha censurato la genericità della doglianza difensiva sulla motivazione della riduzione operata in appello. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
La Corte interpreta l'art.10 nel senso che la condotta può consistere nella distruzione (reato istantaneo, consumato con la soppressione della documentazione) oppure nell'occultamento (reato permanente, che si protrae fino all'accertamento fiscale, da cui decorre la prescrizione).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 14461/2016 e Sez. 3, n. 14278/2022)
Richiamata come principio consolidato: grava sull'imputato la prova della distruzione materiale della documentazione e della sua data, se si vuol far valere la prescrizione sulla base della qualificazione come reato istantaneo; in assenza di tale prova la qualificazione può rimanere per occultamento.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente): la qualificazione influisce sul momento di consumazione e sulla decorrenza della prescrizione.
- Se si sostiene la prescrizione per distruzione, l'imputato deve provare non solo che la documentazione è mancante ma anche che è stata effettivamente distrutta e in quale data; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Documenti che si intende utilizzare come prova in Cassazione devono essere allegati al ricorso; l'omissione impedisce che siano valutati come prova nuova o demolitoria.
- Le censure generiche sulla motivazione della riduzione della pena o del trattamento sanzionatorio sono normalmente insufficienti: occorre specificare il vizio e il criterio ritenuto erroneo per consentire il sindacato di legittimità.
- La 'doppia conforme' (conferma in merito a fatto e prova da due gradi) rende più difficile il sindacato in Cassazione salvo errori di diritto o mancanze di motivazione rilevanti.
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