Cassazione Penale, Sentenza n. 19138/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che l'aveva condannata per frode informatica (art. 640-ter c.p., terzo comma) in concorso con altri: era stata accusata di aver ricevuto indebitamente il bonifico di 31.400 euro effettuato da Domenico Buonerba (legale rappresentante della s.r.l. Auto Buonerba) destinato alla Solution Car s.r.l., di aver trasferito immediatamente l'intera somma su altro suo conto, di averli poi svuotati in parte in contanti e in parte trasferendoli ad un conto intestato a un terzo, e di avere così contribuito alla realizzazione della frode. In cassazione la difesa ha articolato due motivi: (i) inutilizzabilità delle sommarie informazioni acquisite senza le garanzie difensive (violazione del divieto probatorio), e (ii) mancata prova del dolo di concorso/insufficienza e carenza motivazionale, con possibile spiegazione alternativa dei fatti (denuncia di smarrimento dei documenti bancari e assenza di collegamenti con gli altri soggetti coinvolti).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati o non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'eccezione di inutilizzabilità, se richiede valutazioni di fatto, non possa essere proposta per la prima volta in cassazione; inoltre il verbale di sommarie informazioni è stato interrotto quando emersero gravi indizi di reità (art. 63, comma 1 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ricordato il divieto di riesame del merito in Cassazione: la difesa chiedeva una diversa valutazione delle prove ma la Corte non può sostituirsi al giudice di merito. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito, che avevano dato rilievo unitario a elementi obiettivi (conto poco movimentato, mancanza di rapporti con la vittima, trasferimenti immediati e svuotamento, prelievo e trasferimento a terzi, denuncia di smarrimento presentata solo dopo le operazioni, precedente analogo accredito su quello stesso conto) e ha quindi ritenuto legittima la condanna. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 640-ter cod. pen.
Norma che punisce la frode informatica; la Corte ha riconosciuto che i fatti rientrano nella fattispecie (terzo comma, con indebito utilizzo dell'altrui identità) e ha confermato la condanna per concorso in tale reato.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Prevede l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni in particolari ipotesi anche nei procedimenti abbreviati; la difesa ha invocato tale norma, ma la Corte ha precisato che l'eccezione che richiede valutazioni di fatto non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
art. 63, comma 1 cod. proc. pen.
Consente l'interruzione dell'assunzione di sommarie informazioni quando emergono gravi indizi di reità; la Corte ha rilevato che il verbale fu interrotto ai sensi di tale disposizione appena emersero tali indizi.
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso nella frode informatica sulla base della valutazione complessiva degli elementi oggettivi e della condotta della ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa sanzione fissando euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
art. 23, comma 8 D.L. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento in cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; la procedura ha seguito la trattazione scritta come previsto.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sollevare per la prima volta eccezioni che richiedono un accertamento di fatto o la rivalutazione delle fonti di prova: tali questioni devono essere affrontate e decise dal giudice di merito.
- L'inutilizzabilità delle sommarie informazioni per violazione delle garanzie difensive è una sanzione estrema che presuppone che, al momento dell'escussione, sussistessero indizi non equivoci di reità noti all'autorità procedente; senza ciò l'eccezione può essere inapplicabile.
- Per i reati complessi come la frode informatica il giudice di merito può fondare la condanna su un quadro indiziario unitario composto da elementi oggettivi (movimentazioni anomale dei conti, trasferimenti immediati, assenza di rapporti leciti con la vittima, ripetizione del modus operandi), purché la motivazione sia logica e congrua.
- La presentazione di una versione difensiva alternativa (es. denuncia di smarrimento di documenti bancari) è rilevante, ma se è successiva rispetto alle operazioni sospette e non supportata da riscontri probatori concreti difficilmente inverte la valutazione probatoria.
- Chi impugna una sentenza per vizio motivazionale deve puntare a dimostrare la mancanza, contraddittorietà o manifestazione di illogicità della motivazione; una mera diversa interpretazione dei fatti o della credibilità delle prove non è sufficiente in Cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata a spese e ammende: è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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