Sentenza n. 158/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Siena in data 7.05.2025 con Prot. N. -OMISSIS- e della successiva proroga di soli dieci giorni con Prot. n. -OMISSIS- dell'8.05.2025, entrambi adottati nei confronti del richiedente protezione internazionale -OMISSIS-; - nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza e successiva proroga di soli dieci giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente protezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, al quale era stata riconosciuta la protezione sussidiaria in ragione di una condizione di vulnerabilità derivante da disturbo post-traumatico da stress e dalle torture subite, ha impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura ha disposto la cessazione dell’accoglienza, concedendo soltanto una proroga di dieci giorni. Ha dedotto la violazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015, dell’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, delle disposizioni del d.lgs. n. 142/2015 come modificate dalla legge n. 50/2023 e dell’art. 21 della direttiva 2013/33/UE, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La censura centrale riguardava l’omessa assicurazione della continuità dell’accoglienza e il mancato concreto inserimento nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), nonostante la vulnerabilità riconosciuta. L’amministrazione ha sostenuto di avere adempiuto ai propri obblighi mediante il sollecito al Servizio Centrale SAI e ha eccepito l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto pacifica la condizione di vulnerabilità del ricorrente e ha ricostruito il sistema di accoglienza distinguendo tra prima accoglienza, di competenza prefettizia ai sensi degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015, e seconda accoglienza nel SAI, disciplinata dall’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989. La cessazione delle misure di prima accoglienza, conseguente al riconoscimento della protezione, non può determinare un’interruzione concreta dell’assistenza, soprattutto nei confronti delle persone vulnerabili. La Prefettura deve coordinarsi preventivamente con il Servizio Centrale SAI e con gli enti locali, garantendo un effettivo inserimento in una struttura adeguata; in caso di indisponibilità temporanea di posti SAI, deve assicurare comunque l’accoglienza in strutture prefettizie idonee, anche temporanee, fino al trasferimento. Il mero sollecito al Servizio Centrale SAI e la semplice attesa di disponibilità non costituiscono adempimento satisfattivo. Ne deriva l’illegittimità della cessazione dell’accoglienza disposta senza il concreto raccordo e senza la garanzia della continuità assistenziale. È stata respinta l’eccezione di improcedibilità, poiché non vi era stata soddisfazione effettiva della pretesa. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato il compenso di euro 2.284,50, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda ... e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione […]
La disposizione delimita temporalmente la prima accoglienza, ma deve essere coordinata con il sistema SAI e non può essere applicata in modo da produrre un’interruzione concreta dell’assistenza a danno delle persone vulnerabili.
art. 17 d.lgs. n. 142/2015
Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili
Impone una tutela rafforzata e l’adozione di misure assistenziali e psicologiche adeguate per le persone vulnerabili, incluse quelle affette da disturbi mentali o vittime di torture.
art. 9, comma 1-bis, d.lgs. n. 142/2015
Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all’articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto ... nell’ambito del sistema di accoglienza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
Consente l’accesso diretto delle persone vulnerabili al SAI e orienta l’amministrazione verso una soluzione concreta e adeguata alle specifiche esigenze.
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti ... l'accoglienza può essere disposta dal prefetto ... in strutture temporanee
In caso di indisponibilità dei centri ordinari, consente e impone di assicurare comunque forme di accoglienza temporanea rispettose delle esigenze essenziali e delle condizioni di salute del richiedente.
art. 1-sexies d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. n. 39/1990
Disciplina il Sistema di Accoglienza e Integrazione e la seconda fase dell’accoglienza, il cui accesso deve essere coordinato con la cessazione della prima accoglienza.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede
Impone alla Prefettura, anche nei rapporti con cittadini stranieri, un dovere di collaborazione e buona fede che si traduce nell’obbligo di raccordarsi con gli enti competenti prima di cessare l’accoglienza.
artt. 17 e 18 direttiva 2013/33/UE
Impongono condizioni materiali di accoglienza idonee a garantire esigenze essenziali, salute fisica e mentale e un livello di vita dignitoso anche in caso di esaurimento temporaneo delle capacità ricettive.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dimezzare il compenso professionale liquidato al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La cessazione della prima accoglienza conseguente al riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria non può produrre un’interruzione concreta dell’assistenza quando il beneficiario, soprattutto se vulnerabile, abbia titolo a essere inserito nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.
- La Prefettura, prima di cessare le misure di accoglienza nei confronti di una persona vulnerabile, deve coordinarsi con il Servizio Centrale SAI e con gli enti locali competenti, assicurando un concreto e non meramente formale accesso a una struttura adeguata.
- L’indisponibilità temporanea di posti nel SAI non esonera l’amministrazione dall’obbligo di risultato di garantire condizioni materiali di accoglienza dignitose e compatibili con le esigenze sanitarie e psicologiche della persona vulnerabile; in attesa del trasferimento, devono essere individuate strutture prefettizie ordinarie o temporanee idonee.
- Il mero sollecito al Servizio Centrale SAI, l’inserimento in una lista d’attesa o la prospettiva futura di presa in carico non costituiscono adempimento satisfattivo dell’obbligo di garantire l’accoglienza concreta.
- I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e privato, di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, si applicano anche ai rapporti con gli stranieri e impongono il raccordo tra amministrazioni e strutture pubbliche quando la continuità della prestazione dipende dal passaggio tra diversi sistemi di accoglienza.
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