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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-134/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 marzo 2019. — Maria Vester contro Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Arbeidsrechtbank Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Regimi di previdenza sociale – Prestazioni d’invalidità – Articoli 45 e 48 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri – “Periodo preliminare di inabilità al lavoro” – Durata – Concessione dell’indennità per inabilità al lavoro – Svantaggi per i lavoratori migranti. — Causa C-134/18

Giurisprudenza europea62018CJ0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del tribunale del lavoro di Anversa, ha esaminato il caso di una lavoratrice che, dopo avere lavorato nei Paesi Bassi e percepito in Belgio un’indennità di inabilità al lavoro, non ha ottenuto l’indennità di invalidità né in Belgio né nei Paesi Bassi per effetto della diversa durata del periodo preliminare richiesto dalle due legislazioni. La Corte ha ritenuto che tale risultato svantaggi i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori stanziali e sia incompatibile con la libera circolazione. Ha quindi affermato che gli articoli 45 e 48 TFUE ostano a una situazione in cui il lavoratore debba attendere un anno supplementare senza indennità per accedere alla prestazione di invalidità pro rata.

Libera circolazione dei lavoratori e prestazioni di invalidità: incompatibilità con gli articoli 45 e 48 TFUE del cumulo di periodi di inabilità che lascia il lavoratore migrante privo di indennità durante un anno aggiuntivo richiesto dallo Stato membro competente.

La questione giuridica

Se gli articoli 45 e 48 TFUE ostino a che, in una situazione di discontinuità tra le legislazioni di due Stati membri in materia di invalidità, il lavoratore che ha già completato un anno di inabilità al lavoro nello Stato di residenza e vi ha ottenuto il riconoscimento dello status di invalido senza però ricevere l’indennità di invalidità, debba subire, per ottenere una prestazione pro rata nello Stato membro in cui ha maturato tutti i periodi assicurativi, un ulteriore anno di inabilità al lavoro senza percepire alcuna indennità di inabilità durante tale periodo.

Principio di diritto

Gli articoli 45 e 48 TFUE ostano a una disciplina o a una prassi che, per effetto del passaggio sequenziale tra due legislazioni nazionali in materia di invalidità, imponga a un lavoratore migrante un ulteriore periodo di inabilità al lavoro ai fini del riconoscimento dell’invalidità e dell’accesso a una prestazione pro rata, senza garantirgli nel frattempo l’indennità di inabilità al lavoro che invece spetterebbe ai lavoratori stanziali in analoga situazione; in tal caso le autorità nazionali devono adottare, in forza del principio di leale cooperazione, misure idonee a ristabilire la parità di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 45 e 48 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 51 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 57 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 45 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 47 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

Libera circolazione e prestazioni di invalidità in presenza di periodi di inabilità in due Stati membri

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’"arbeidsrechtbank Antwerpen" in una controversia tra una lavoratrice migrante e l’INAMI belga. La questione nasce dal mancato coordinamento pratico tra le regole belghe e olandesi sulle prestazioni di invalidità, con conseguente interruzione della copertura economica per la lavoratrice.

Fatti e procedimento principale

Maria Vester, cittadina olandese residente in Belgio, aveva lavorato nei Paesi Bassi dal 1997 al 2015 e, dal 2 aprile 2015, percepiva un sussidio di disoccupazione in Belgio. Il 7 aprile 2015 si è dichiarata inabile al lavoro presso l’istituzione belga competente; pur non soddisfacendo i requisiti nazionali, ha ottenuto un’indennità per inabilità al lavoro fino al 6 aprile 2016 grazie alla totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dall’articolo 6 del regolamento n. 883/2004.

Alla scadenza di tale anno, il 7 aprile 2016, è stata riconosciuta invalida in Belgio, ma l’INAMI le ha negato l’indennità di invalidità per insufficienza dei periodi assicurativi maturati in Belgio, richiamando l’articolo 57 del regolamento n. 883/2004. Parallelamente, la domanda presentata ai Paesi Bassi è stata respinta dall’UWV, poiché la normativa olandese richiede un periodo preliminare di inabilità al lavoro di 104 settimane; la sig.ra Vester aveva completato solo 52 settimane in Belgio. Solo dal 4 aprile 2017, completato il periodo di 104 settimane, le è stata riconosciuta l’indennità di invalidità olandese.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 883/2004, in particolare:

  • l’articolo 6, sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, occupazione, attività lavorativa autonoma o residenza;
  • l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), sulla legislazione applicabile ai disoccupati che ricevono prestazioni nello Stato di residenza;
  • gli articoli 51 e 52, relativi rispettivamente alla totalizzazione dei periodi nei regimi speciali e alla liquidazione delle prestazioni;
  • l’articolo 57, paragrafo 1, che consente di non erogare prestazioni per periodi inferiori a un anno se, considerati da soli, non danno diritto a prestazioni.

Sono inoltre richiamati il regolamento n. 987/2009, in particolare gli articoli 45 e 47 sulle domande di prestazioni e sull’istruttoria tra istituzioni interessate, nonché gli articoli 45 e 48 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento in materia di sicurezza sociale. La Corte menziona anche l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia compatibile con il diritto dell’Unione una situazione in cui:

  • lo Stato membro di residenza riconosce l’invalidità dopo un anno di inabilità al lavoro ma non concede alcuna indennità di invalidità;
  • lo Stato membro competente per i periodi assicurativi impone un ulteriore anno di inabilità al lavoro prima di riconoscere l’invalidità e concedere la prestazione pro rata;
  • nel periodo intermedio il lavoratore non percepisce alcuna indennità per inabilità al lavoro e deve eventualmente ricorrere all’assistenza sociale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che il regolamento n. 883/2004 non armonizza i sistemi nazionali di sicurezza sociale, ma si limita a coordinarli, lasciando agli Stati membri la competenza a definire le condizioni di accesso alle prestazioni. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare la libera circolazione dei lavoratori.

La Corte sottolinea che il Trattato non garantisce un regime previdenziale neutrale per chi esercita la mobilità, ma vieta che il lavoratore migrante sia posto in una situazione di svantaggio rispetto ai lavoratori che restano nello Stato membro interessato. Nel caso concreto, il sistema olandese, pur formulato in modo generale, produce un effetto sfavorevole per i lavoratori migranti come la sig.ra Vester, che durante il secondo anno di inabilità richiesto dalla normativa olandese non percepiscono alcuna indennità, mentre i lavoratori stanziali ricevono l’indennità per tutto il periodo di due anni.

La Corte considera quindi che la sequenza tra la normativa belga e quella olandese determina una perdita di un vantaggio sociale e crea effetti contrari alla finalità dell’articolo 45 TFUE. Ricorda inoltre che, in presenza di divergenze tra legislazioni nazionali, il principio di leale cooperazione impone alle autorità competenti di mettere in atto tutti i mezzi disponibili per realizzare l’obiettivo della libera circolazione.

Richiamando la propria giurisprudenza sul trattamento del gruppo sfavorito, la Corte afferma che, quando il diritto nazionale crea un trattamento differenziato incompatibile con il diritto dell’Unione, i soggetti svantaggiati devono essere ricondotti al medesimo regime degli altri interessati. In questa prospettiva, il regime dei lavoratori stanziali nei Paesi Bassi costituisce il parametro di riferimento, e il risultato conforme al diritto dell’Unione potrebbe essere raggiunto, in linea di principio, riconoscendo anche ai lavoratori migranti un’indennità per inabilità al lavoro durante il secondo anno di periodo preliminare imposto dalla normativa olandese.

Dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 45 e 48 TFUE ostano a una situazione in cui al lavoratore che, dopo un anno di inabilità al lavoro, sia stato riconosciuto invalido nello Stato di residenza senza ottenere però l’indennità di invalidità prevista da tale Stato, venga imposto dallo Stato membro nel quale ha maturato tutti i periodi assicurativi un ulteriore anno di inabilità al lavoro per ottenere il riconoscimento dell’invalidità e la prestazione pro rata, senza percepire nel frattempo alcuna indennità per inabilità al lavoro.

Portata pratica della decisione

Per gli operatori italiani, la pronuncia evidenzia che, in presenza di norme nazionali diverse sulla decorrenza dell’invalidità e sulla durata del periodo di carenza, il coordinamento europeo non può produrre vuoti di tutela penalizzanti per il lavoratore mobile. Quando la successione di due legislazioni porta a una copertura economica discontinua rispetto ai lavoratori stanziali, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della disciplina con la libera circolazione e, se necessario, assicurare un trattamento equivalente al gruppo sfavorito.

Come è indicizzato

Materieprevidenza socialeprestazioni di invaliditàlibera circolazione dei lavoratoricoordinamento dei sistemi di sicurezza socialelavoratori migranti

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