Sentenza n. 4882/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del decreto del Ministero della giustizia emanato il 27 giugno 2025, con il quale il Ministro ha concesso l’estradizione del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ritiro della richiesta di estradizione da parte dell'Uruguay ha eliminato la necessità di decidere sulla consegna del ricorrente e ha fatto venir meno una condizione dell'azione. Il giudizio, pertanto, non è stato definito nel merito della legittimità del decreto originario, ma mediante una pronuncia in rito. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: decreto del Ministro della giustizia del 27 giugno 2025 con cui era stata concessa l'estradizione verso l'Uruguay
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di concessione dell'estradizione e ne ha chiesto l'annullamento, formulando anche istanza cautelare. La sospensione dell'efficacia dell'atto era stata accolta in ragione del mancato riscontro delle autorità uruguaiane alle richieste del Ministero della giustizia circa la permanenza dell'interesse alla consegna. Successivamente, l'Uruguay ha ritirato la richiesta di estradizione e il Ministro della giustizia ha revocato il decreto impugnato. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Collegio, rilevata d'ufficio la possibile improcedibilità ai sensi dell'art. 73 c.p.a., ha ritenuto che il ritiro della richiesta di estradizione avesse fatto venir meno l'interesse attuale all'annullamento dell'atto, senza procedere all'esame della sua legittimità.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
possibile improcedibilità del ricorso
Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità e ha consentito alle parti di interloquire prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ritiro, da parte dello Stato richiedente, della domanda di estradizione determina il venir meno dell'interesse attuale all'annullamento del decreto ministeriale di concessione dell'estradizione e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una condizione dell'azione.
- Quando una sopravvenienza elimina la necessità concreta di decidere sull'effetto dell'atto amministrativo impugnato, il giudice deve definire il giudizio in rito senza esaminare la legittimità dell'atto originario.
- La revoca del decreto di estradizione, conseguente al ritiro della richiesta dello Stato estero, non comporta di per sé una pronuncia di merito sulla legittimità del decreto originario, ove sia comunque venuto meno l'interesse all'annullamento.
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