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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28.10.2024 n. 317/2024.

Giustizia amministrativa202501154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, n. 317/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28 ottobre 2024, n. 317/2024, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che la sentenza da eseguire, il certificato di passaggio in giudicato e l’attestazione della notificazione, indicati come depositati in formato digitale a corredo del ricorso, non risultavano presenti nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né erano altrimenti visualizzabili. Tale omissione, secondo il Collegio, poteva determinare l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha ancora dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha rilevato d’ufficio il possibile vizio derivante dall’omesso o non reperibile deposito telematico del provvedimento del quale si chiede l’esecuzione e dei documenti necessari a comprovare il passaggio in giudicato e la notificazione. In applicazione dell’art. 73 c.p.a., ha concesso termine per consentire il contraddittorio sulla questione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    Il mancato deposito, nelle forme tecniche previste, del provvedimento da eseguire e dei documenti a corredo può comportare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, rilevabile d’ufficio.

  • art. 73 c.p.a.

    La questione rilevata d’ufficio, potenzialmente decisiva ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti mediante concessione di un termine prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare nelle forme previste dal processo amministrativo telematico il provvedimento del quale chiede l’esecuzione e la documentazione idonea a comprovare il passaggio in giudicato e la notificazione; la mancata reperibilità di tali documenti nel sistema informatico può costituire causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità potenzialmente decisiva, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell’art. 73 c.p.a., concedendo alle parti un termine prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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