Cassazione Penale, Ordinanza n. 31205/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per danneggiamento. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse mal valutato la prova testimoniale resa dall'autista e dall'infermiere dell'ambulanza danneggiata. La Cassazione ha rilevato che la censura era diretta a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo si lamentava l'omessa declaratoria di prescrizione del reato di danneggiamento ex art. 635 c.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché, trattandosi di delitto punito con termine base di sei anni, in presenza di atti interruttivi e di recidiva infraquinquennale il termine si estendeva a nove anni, sicché alla data della sentenza di appello il reato, commesso il 23/02/2016, non era ancora prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la possibilità di una rivalutazione del compendio probatorio sull'elemento soggettivo del reato sia la maturazione della prescrizione, poiché il termine applicabile, alla luce degli atti interruttivi e della recidiva infraquinquennale, non era spirato alla data della sentenza di appello. Ha inoltre precisato che, dichiarata l'inammissibilità, non si poneva questione sulla procedibilità del reato.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
È il reato contestato, qualificato come danneggiamento; il riferimento serve a verificare la prescrizione del delitto.
art. 157 c.p.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e, per i delitti, comunque non in un tempo inferiore a sei anni.
art. 161, comma 2, c.p.
In presenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione è aumentato; nel caso di specie la Corte applica l'aumento per giungere al termine di nove anni.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione delle prove, ma solo la verifica della presenza di un logico apparato argomentativo.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile non si pone questione di verifica della procedibilità del reato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, poiché il sindacato di legittimità riguarda solo la tenuta logica della motivazione.
- In tema di prescrizione, per i delitti il termine base non può essere inferiore a sei anni; se intervengono atti interruttivi e ricorre la recidiva infraquinquennale, il termine va aumentato secondo la disciplina dell'art. 161 c.p., con conseguente possibile spostamento in avanti della data di maturazione.
- La verifica della prescrizione deve essere compiuta con riguardo alla data del fatto, agli atti interruttivi e agli eventuali aumenti di legge, confrontando il termine risultante con la data della decisione impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude l'esame di ulteriori questioni, tra cui quelle relative alla procedibilità del reato.
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