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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - della comunicazione della C.U.C. Union 3 del 29 ottobre 2025, recante ad oggetto: “Portale Gare - CUC - Union 3 - Comune di Porto Cesareo - PNRR NEXTGEN EU - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 - Costruzione di un fabbricato da destinare ad asilo nido da 28 posti in via M. Buonarroti. Affidamento di appalto integrato di progettazione ed esecuzione dell’opera - Lotto 1 - Comunicazione di esclusione”, con la quale è stata comunicata alla ditta Ste.Mar Costruzioni S.r.l. l’esclusione dalla relativa procedura di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali di gara e ogni altro atto della procedura con il quale sia stata disposta l’esclusione della ditta STE.MAR. Costruzioni S.r.l. della procedura, con particolare riguardo al verbale di gara n. 3 pubblicato sul portale di gara in data 29 ottobre 2025 e al successivo verbale del 31 ottobre 2025 recante la proposta di aggiudicazione.

Giustizia amministrativa202501137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per appalto integrato relativo alla progettazione e costruzione di un asilo nido finanziato con fondi PNRR

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la comunicazione della Centrale Unica di Committenza del 29 ottobre 2025 e gli atti connessi, con cui era stata esclusa dalla procedura aperta per avere inserito nella relazione tecnica elementi relativi all’offerta tempo. L’esclusione era stata motivata con la violazione della separazione tra offerta tecnica ed economica, ritenendo che gli elementi dell’offerta tempo dovessero essere collocati esclusivamente nella busta dell’offerta economica, ai sensi del punto 15.10 del disciplinare. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis; la violazione dei principi di segretezza dell’offerta economica, favor partecipationis e principio di risultato; la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; l’erronea presupposizione in fatto e in diritto; nonché, in subordine, la nullità del disciplinare e l’illegittimità derivata dell’esclusione. Ha sostenuto che il disciplinare vietava l’inserimento nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica di elementi concernenti il prezzo, ma non vietava l’indicazione di elementi relativi all’offerta tempo.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso e l’adozione della tutela cautelare, il RUP aveva riammesso la società alla gara in autotutela, senza riserve, e l’amministrazione aveva successivamente aggiudicato la commessa alla stessa società, anch’essa senza riserve. Tali atti hanno determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale della ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che, in assenza del ritiro dell’esclusione, il ricorso avrebbe meritato accoglimento. Il punto 15.10 del disciplinare vietava l’inserimento nell’offerta tecnica di elementi concernenti il prezzo, ma non menzionava gli elementi relativi all’offerta tempo. L’inserimento nella relazione tecnica di elementi concernenti il cronoprogramma o l’offerta tempo non integra, secondo l’orientamento richiamato, violazione del principio di segretezza dell’offerta economica né commistione tra offerta tecnica ed economica. Un’interpretazione restrittiva della lex specialis sarebbe stata inoltre contraria al suo significato letterale e sistematico e al principio del favor partecipationis. Il Comune di Porto Cesareo è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e oneri di legge; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di un successivo provvedimento amministrativo, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 56 c.p.a.

    La tutela cautelare monocratica ha consentito la riammissione provvisoria della concorrente alle successive fasi della gara.

  • art. 74 c.p.a.

    Norma richiamata dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.

  • art. 120 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina processuale del contenzioso in materia di procedure di affidamento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’amministrazione, senza riserve e dopo la proposizione del ricorso, ritira l’atto lesivo e adotta ulteriori provvedimenti integralmente satisfattivi della pretesa del ricorrente, come la riammissione alla gara e l’aggiudicazione in suo favore.
  • Una clausola della lex specialis che vieta l’inserimento nell’offerta tecnica di elementi concernenti il prezzo non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere anche gli elementi relativi all’offerta tempo, se tale divieto non è espresso e non emerge dal significato sistematico della disciplina di gara.
  • L’inserimento nell’offerta tecnica di elementi relativi al cronoprogramma o all’offerta tempo non viola, di per sé, il principio di segretezza dell’offerta economica né determina commistione tra offerta tecnica ed economica, quando tali elementi non consentano di conoscere o ricostruire il prezzo offerto.
  • Nell’interpretazione della lex specialis occorre privilegiare il significato letterale e sistematico delle clausole e, in caso di dubbio, l’interpretazione coerente con il principio del favor partecipationis, evitando esclusioni non sorrette da una previsione chiara.
  • Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se l’amministrazione non avesse ritirato l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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