Sentenza n. 3490/2026 - Milano, Sezione 1
per L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 996/2025, depositata e resa pubblica il 2.12.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 131/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 11.12.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.03.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per 500 euro ciascun anno, e aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio mediante emissione della Carta e accredito complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari, anche mediante il ricorso, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non deve essere applicata quando sussistano manifesta iniquità o altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha ritenuto ostative la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, la dimensione seriale del contenzioso e la natura non essenziale, ma meramente incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e consentono al giudice di imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari, nominando anche un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ma la misura non è automatica e può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso e ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti oggetto dell'esecuzione.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale il riconoscimento di un beneficio economico, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo legittima il creditore ad agire e consente al giudice di ordinare l'esecuzione entro un termine, con nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere nominato per l'esecuzione sostitutiva di un obbligo amministrativo derivante da giudicato; quando l'amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti, l'esecuzione può avvenire mediante il pagamento in conto sospeso e il ricorso ai pertinenti capitoli di bilancio, nei limiti della disciplina applicabile.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza della pubblica amministrazione. La sua applicazione può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per altre ragioni ostative, da valutare in concreto considerando le modalità dell'adempimento, i vincoli organizzativi e finanziari, la complessità del procedimento e la natura dell'interesse da soddisfare.
- La complessità procedimentale, il coinvolgimento di più amministrazioni o soggetti attuatori, la gestione centralizzata dell'adempimento e l'eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando l'obbligo giudiziale riguarda un beneficio economico non essenziale, avente funzione incentivante e di importo contenuto.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e la concreta possibilità di ottenere l'esecuzione in via sostitutiva possono giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora, pur in presenza di un accertato ritardo dell'amministrazione.
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