Sentenza n. 886/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche mediante inerzia, del ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare, sono stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento del 55° anno di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Hanno chiesto all'INPS il ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. L'INPS ha eccepito la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita. Ha escluso che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231 del 1990 abbia fatto rivivere la disciplina originaria che limitava il beneficio alle cessazioni per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, con esclusione delle cessazioni a domanda. Ha inoltre ritenuto che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 non abbia natura decadenziale quanto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Quanto alla prescrizione, ha affermato che il termine per la riliquidazione della buonuscita decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto, anche considerando l'effetto interruttivo derivante dal pagamento rateale. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti e ordinato all'INPS di rideterminare, entro 180 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione anteriore della sentenza, l'indennità includendo i sei scatti stipendiali, con corresponsione degli accessori di legge dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987
entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio; il termine per la presentazione della domanda non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 21 l. n. 232 del 1990
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010
Estende agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare il richiamo all'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987.
art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997
Riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231 del 1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379 del 1987 nella formulazione originaria; non opera quindi la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, punto n. 872, d.lgs. n. 66 del 2010
Ha abrogato l'art. 11 l. n. 231 del 1990 senza far rivivere la precedente disciplina limitativa del beneficio.
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973
Il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.
Massime di principio
- Per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 può spettare anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, non essendo più vigente una limitazione del beneficio alle sole cessazioni per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997 disciplina la base pensionabile e non il distinto calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto, non impedisce l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita quando prevista dalla normativa speciale.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 per la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno in cui maturano le anzianità richieste non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma regola esclusivamente la possibilità di collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Il termine di prescrizione della pretesa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto di servizio; il pagamento rateale può avere efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
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