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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 126/2023 emessa e pubblicata il 16.5.2023 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 17.5.2023 non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione da parte dell'Amministrazione della sentenza civile n. 126/2023 del Tribunale di Udine, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 126/2023 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato nel corso del processo. Ha posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, ritenendo rilevante che l'esecuzione fosse avvenuta soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere alla ricorrente 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, purché la pretesa azionata sia stata pienamente soddisfatta.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, se la condotta amministrativa ha reso necessario il giudizio; le spese possono quindi essere poste a carico dell'Amministrazione anche in caso di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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