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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08531/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma, con conferma sostanziale della responsabilità per evasione e del trattamento sanzionatorio già applicato nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione dagli arresti domiciliari. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, che il luogo in cui si era allontanato non sarebbe stato non pertinente rispetto all'abitazione ai fini dell'integrazione del reato; dall'altro, ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, osservando inoltre che, secondo l'orientamento consolidato richiamato, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza rilievo della durata, della distanza o delle ragioni dell'allontanamento.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione sussiste per qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari.

Massime di principio

  • In tema di evasione dagli arresti domiciliari, integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo della misura senza autorizzazione, senza che assumano rilievo la durata dell'assenza, la distanza percorsa o le ragioni soggettive dell'allontanamento.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le valutazioni di merito sulla gravità della condotta e sulla concessione delle attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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