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Sentenza

Sentenza del 15/10/2021 n. 28442 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Abruzzo che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva dichiarato legittimo l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2004. Il ricorso denunciava: omessa pronuncia/omessa motivazione rispetto alla L. 27/07/2000 n.212 art.12, violazione del D.Lgs. 31/12/1992 n.546 art.57, violazione del D.P.R. 26/10/1972 n.633 art.2, e omissione di pronuncia sulla legittimità e sulla quantificazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile (distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione), il secondo inammissibile e comunque infondato per carenza di autosufficienti indicazioni sull'errore procedimentale adombrato, il terzo infondato (la CTR aveva correttamente escluso il diritto alla detrazione IVA avendo accertato la fittizietà e l'abuso delle operazioni) e il quarto infondato (la CTR aveva considerato le doglianze sulle sanzioni e le aveva implicitamente respinte). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (Euro 10.000,00 più oneri).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art.12, comma 8; art.10, comma 3 (citato nel quarto motivo)

    Il giudice sottolinea la distinzione tra omessa pronuncia (violazione dell'art.112 c.p.c.) e carenza di motivazione; la mera indicazione che la questione è stata riproposta e implicitamente esaminata esclude l'omessa pronuncia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte può sindacare anche aspetti di fatto quando si denuncia un 'error in procedendo', ma la parte deve fornire in ricorso elementi autosufficienti e puntuali che consentano di individuare il vizio processuale senza che la Corte compia verifiche generiche sugli atti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'art.2 definisce la nozione di cessione di beni e prestazioni soggette a IVA; tuttavia, se le operazioni sono state accertate come fittizie/inesistenti e finalizzate ad un abuso/elusione fiscale, il diritto alla detrazione IVA viene escluso nonostante l'astratta riconducibilità all'ambito IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art.3, comma 2, n.5; art.3, comma 4, lett. c

    Le cessioni di contratti sono in linea di principio considerate prestazioni di servizi (art.3, c.2, n.5), salvo le ipotesi espressamente escluse (art.3, c.4, lett. c) quali le cessioni aventi per oggetto aziende o rami d'azienda). La Corte ha però dato prevalenza agli accertamenti di fatto sulla realità dell'operazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede esenzioni (tra cui riferimenti all'usufrutto su partecipazioni); la CTR aveva rilevato che la sola qualificazione formale (es. usufrutto) non poteva giustificare la detrazione quando l'operazione risultava artatamente costruita.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Riguarda il regime della continuazione per le sanzioni penali/amministrative: la ricorrente aveva invocato l'applicazione del regime ma la CTR ha esaminato la doglianza e l'ha implicitamente respinta.

  • Codice di procedura civile

    art.112 c.p.c.; art.360 c.p.c., nn.4 e 5

    Art.112 c.p.c. (obbligo di pronuncia) distingue l'omessa pronuncia (da denunciare ex art.360 n.4) dall'inadeguatezza della motivazione (da denunciare ex art.360 n.5). La Corte ha ribadito che le doglianze processuali devono essere strutturate nella forma prevista.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra omessa pronuncia e carenza di motivazione: l'omessa pronuncia implica che il giudice non abbia deciso su una domanda; la carenza di motivazione implica che la questione sia stata decisa ma senza adeguata spiegazione.
  • In cassazione, per far valere errori 'in procedendo' è necessario esporre in modo autosufficiente e puntuale i passaggi degli atti di merito che si censurano; non è sufficiente un riepilogo generico o una riassunzione delle argomentazioni avversarie.
  • Le qualificazioni giuridiche astratte (es. operazione soggetta a IVA o esente) possono essere superate dagli accertamenti di fatto: se il giudice del merito ritiene che l'operazione sia fittizia o costituisca abuso/elusione, ne consegue l'impossibilità di vantare detrazioni o agevolazioni pur se, in astratto, ricadenti nell'ambito di applicazione normativa.
  • Quando si contesta che il giudice abbia recepito nuove eccezioni in appello (cambiamento della causa di difesa dell'altra parte), il ricorrente deve riportare testualmente i passaggi essenziali dell'atto d'appello per permettere alla Corte di verificare l'effettivo mutamento.
  • Sulle questioni relative alle sanzioni amministrative fiscali, è necessario documentare espressamente l'omessa considerazione delle deduzioni rilevanti o la violazione delle norme applicabili; la semplice affermazione che la CTR non avrebbe rideterminato le sanzioni non basta se il provvedimento mostra di aver esaminato le doglianze.
  • Per opporsi con successo a un accertamento basato su ricostruzione di fittizietà, il contribuente deve provare efficacemente la sostanziale realtà economica dell'operazione (documenti, riscontri oggettivi, elementi contabili), non limitarsi a controdeduzioni giuridiche formali.

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