Sentenza n. 2460/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione di oscuramento e conseguente mancata ostensione integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, con particolare riferimento ai nominativi e ai codici fiscali del personale medico indicato nell'Allegato E
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha partecipato, insieme all'aggiudicataria, a una procedura aperta telematica per l'affidamento di servizi di Pronto Soccorso relativi ai lotti nn. 1 e 2. Il disciplinare imponeva di allegare all'offerta tecnica un elenco nominativo del personale medico, contenente, tra l'altro, nome, cognome, codice fiscale, ordine professionale e numero di iscrizione, specializzazione o esperienza nei servizi di emergenza-urgenza, estremi della polizza professionale e dichiarazioni su condanne penali e incompatibilità. L'aggiudicataria aveva chiesto l'oscuramento dell'offerta tecnica per asseriti segreti tecnici e commerciali; il RUP aveva respinto tale istanza, ma aveva disposto d'ufficio l'oscuramento dei dati personali ritenuti non divulgabili ai sensi del GDPR. La ricorrente ha impugnato la decisione e l'oscuramento materialmente effettuato sulla piattaforma, deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, nonché la lesione del diritto di accesso difensivo e della possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare da parte del personale indicato nell'offerta dell'aggiudicataria. L'amministrazione ha sostenuto che la verifica della veridicità dei dati spettasse esclusivamente alla stazione appaltante e che la richiesta fosse esplorativa e priva di un concreto interesse difensivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso applicando il rito superaccelerato previsto dall'art. 36, commi 4 e seguenti, del d.lgs. 36/2023 e decidendo in forma semplificata ai sensi del comma 7. Ha ritenuto che l'art. 36, comma 3, in relazione all'art. 35, comma 4, lett. a), attribuisca alla stazione appaltante il potere di valutare le richieste di oscuramento riferite esclusivamente a informazioni qualificabili, mediante dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente, come segreti tecnici o commerciali. Poiché l'istanza dell'aggiudicataria era stata espressamente respinta, l'amministrazione non poteva procedere autonomamente a un ulteriore oscuramento dei dati dell'Allegato E per ragioni di privacy prive di valido fondamento normativo nel contesto dell'art. 36. Il giudice ha inoltre qualificato nominativi e codici fiscali dei medici indicati nell'offerta come dati personali comuni e non come dati sensibili, ritenendo prevalenti, nel caso concreto, la trasparenza della gara e il diritto di partecipazione e difesa dei concorrenti. La conoscenza dei dati è stata ritenuta concretamente strumentale alla verifica del possesso dei requisiti del personale offerto e, quindi, non meramente esplorativa. Il TAR ha annullato il provvedimento di oscuramento nella parte contestata e ordinato all'ASP di rendere accessibili i dati oscurati, condannandola alle spese di lite per 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36, commi 3, 4 e 7, d.lgs. 36/2023
Il testo richiama il potere della pubblica amministrazione di delibare le istanze di oscuramento e il rito superaccelerato, con decisione in forma semplificata.
La stazione appaltante deve valutare le richieste di oscuramento delle offerte; le relative decisioni sono impugnabili con il rito superaccelerato previsto dalla norma.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali […]
L'oscuramento delle informazioni dell'offerta è ammesso, per quanto rilevante nella controversia, soltanto quando riguardi segreti tecnici o commerciali oggetto di una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Il ricorso richiama la condanna dell'Amministrazione all'esibizione dei documenti.
La norma è indicata quale base processuale della domanda di ostensione e della conseguente esibizione dei documenti.
art. 16 del disciplinare di gara
L'offerta tecnica avrebbe dovuto comprendere, a pena di esclusione, l'Allegato E, debitamente compilato con l'elenco nominativo del personale medico.
La lex specialis rendeva essenziale l'elenco nominativo del personale medico e i relativi dati per la partecipazione e la valutazione dell'offerta.
art. 18.1 del disciplinare di gara
criterio di attribuzione del punteggio di 25 punti sui 90 previsti per la valutazione dell'offerta tecnica (criterio A.1) per unità di personale aggiuntive
L'elenco del personale era direttamente rilevante anche per l'attribuzione del punteggio tecnico, rafforzando l'interesse alla sua conoscibilità.
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR n. 2016/679)
Il GDPR non legittimava, nel caso deciso, l'oscuramento d'ufficio di nominativi e codici fiscali, qualificati dal giudice come dati personali comuni e bilanciati con prevalenza della trasparenza e delle esigenze difensive.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'oscuramento delle informazioni contenute nell'offerta è ammesso, ai sensi degli artt. 35, comma 4, lett. a), e 36 del d.lgs. 36/2023, per informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, purché l'offerente renda una dichiarazione motivata e comprovata.
- Quando la stazione appaltante respinge espressamente la richiesta dell'offerente di oscurare l'offerta per segreti tecnici o commerciali, non può procedere autonomamente a un ulteriore oscuramento delle medesime informazioni per generiche ragioni di privacy, se manca uno specifico fondamento normativo applicabile.
- I nominativi e i codici fiscali dei professionisti indicati nell'offerta tecnica, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, costituiscono dati personali comuni e non dati sensibili; la loro conoscibilità può prevalere sulla riservatezza quando sia concretamente strumentale alla verifica dei requisiti dell'offerta e all'esercizio del diritto di difesa di un concorrente.
- La richiesta di accesso agli atti di gara non è meramente esplorativa quando il documento richiesto contiene informazioni necessarie a verificare il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis e l'attendibilità dell'offerta dell'aggiudicatario.
- Nel bilanciamento tra trasparenza della procedura di gara, partecipazione e difesa dei concorrenti, da un lato, e riservatezza dei dati personali comuni, dall'altro, deve essere accordata prevalenza ai primi quando l'ostensione presenti un concreto collegamento strumentale con la tutela giudiziale o amministrativa dell'interessato.
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