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Ordinanza

Ordinanza n. 806/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento M_D AB05933 RE2025 0497389 del 31 ottobre 2025 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, notificato in data 18 dicembre 2025, con il quale si decreta nei riguardi del ricorrente la cessazione dal servizio permanente, per scarso rendimento, ai sensi degli articoli 923, comma 1, lettera d) e 932 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Giustizia amministrativa202600805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi degli artt. 923, comma 1, lettera d), e 932 d.lgs. 66/2010

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, chiedendone in via cautelare la sospensione. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha rilevato che l'atto richiama oggettivi e reiterati cali di rendimento, ma potrebbe risultare carente nella motivazione per non avere considerato complessivamente la condizione personale e sanitaria dell'Ufficiale. Il ricorrente era stato dichiarato non idoneo al servizio per periodi rilevanti, dal 24 marzo 2025 al 19 giugno 2025 e dal 22 giugno 2025 al 15 settembre 2025, con conseguente mancata sottoposizione alle valutazioni periodiche. Inoltre, i certificati prodotti in giudizio prospettavano una condizione patologica di rilievo psichiatrico, non lieve e risalente, che avrebbe richiesto approfondimenti presso i competenti organismi sanitari militari prima dell'adozione della dispensa, anche ai fini dell'accertamento della persistente idoneità al servizio militare incondizionato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, non in via definitiva, ma esclusivamente ai fini del riesame della fattispecie. Il riesame dovrà comprendere l'accertamento, da parte della competente Commissione medica ospedaliera, delle condizioni sanitarie del ricorrente e della sua idoneità al servizio militare incondizionato. L'Amministrazione dovrà depositare entro il 30 aprile 2026 una relazione informativa sull'attività svolta. Il giudizio di merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 923, comma 1, lettera d), d.lgs. 66/2010

    Costituisce la base normativa richiamata dall'Amministrazione per la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento.

  • art. 932 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del provvedimento di cessazione dal servizio permanente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta incidentalmente nel giudizio amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo vigente, a fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la motivazione di un provvedimento di cessazione dal servizio per scarso rendimento può risultare carente quando, pur indicando cali di rendimento oggettivi e reiterati, non considera la condizione personale e sanitaria del dipendente rilevante per la valutazione complessiva della sua condotta lavorativa.
  • Quando il dipendente militare sia stato dichiarato non idoneo al servizio per periodi significativi e non sia stato sottoposto alle valutazioni periodiche, l'Amministrazione deve considerare tale circostanza nella motivazione della successiva cessazione per scarso rendimento.
  • La presenza di documentazione sanitaria che prospetti una patologia psichiatrica non lieve e risalente impone, prima della dispensa per scarso rendimento, un approfondimento presso i competenti organismi sanitari militari, anche per verificare la persistente idoneità al servizio militare incondizionato.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento di cessazione dal servizio può essere disposta ai soli fini del riesame, imponendo all'Amministrazione di rinnovare l'istruttoria e di acquisire l'accertamento sanitario rilevante per la decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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